Contraddittorio endoprocedimentale solo per tributi armonizzati e prove nuove in appello (Cass. civ. Sez. V n. 570 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei tributi non armonizzati, quali l’Irpef, non è rinvenibile nell’ordinamento nazionale un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione finanziaria, che sussiste solo nelle ipotesi specificamente previste, non essendo applicabile l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 agli accertamenti c.d. a tavolino. La novella dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dall’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, si applica ai soli accertamenti relativi a periodi d’imposta successivi al 2009, con esclusione di ogni efficacia retroattiva. È inammissibile il motivo che deduca per la prima volta in appello una questione relativa al momento di percezione del reddito, costituendo allegazione di un fatto nuovo, rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva confermato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate imputava la maggior imposta derivante dalla plusvalenza conseguente alla vendita di un fabbricato non adibito a residenza, per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la successiva alienazione, né dal contribuente né dai suoi familiari.
L’Agenzia si difende con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. Il contribuente, nel corso del giudizio di legittimità, formula istanza di sospensione deducendo l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di sospensione fondata sulla rottamazione-quater di cui all’art. 1, commi 231-252, legge n. 197 del 2022. Rileva che il ricorrente non ha prodotto la dichiarazione di adesione, limitandosi alla comunicazione dell’Ufficio, sicché non è dato identificare se il carico controverso coincida con quelli oggetto della procedura. La comunicazione non contiene riferimento specifico al giudizio né all’avviso impugnato, e manca documentazione dei pagamenti già scaduti. I presupposti per la sospensione non sussistono.
Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo. La Corte rileva l’incongruenza dell’invocazione dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, norma dettata in tema di accertamento sintetico e applicabile, nel testo novellato, ai soli accertamenti relativi a periodi d’imposta successivi al 2009, tra i quali non rientra quello in esame. È richiamato il consolidato orientamento che esclude l’applicazione retroattiva della novella.
La Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: l’obbligo generale di contraddittorio sussiste per i soli tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati opera solo ove specificamente sancito. Non vertendo gli atti impositivi in materia di tributi armonizzati, tale obbligo non sussisteva. La limitazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 alle sole verifiche in loco non è irragionevole, essendo giustificata dalla peculiarità dell’intromissione autoritativa nei luoghi del contribuente. Sono pertanto disattesi i dubbi di legittimità costituzionale e la questione è dichiarata manifestamente infondata.
Quanto al secondo motivo, la Corte esamina in via prioritaria il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia, che denuncia l’inammissibilità della doglianza sul momento effettivo di percezione del reddito perché non sollevata nel giudizio di primo grado. La Corte richiama il principio della ragione più liquida e il divieto di domande nuove in appello, rilevabile anche d’ufficio. La questione costituisce allegazione di un vero e proprio fatto e doveva essere dedotta nel ricorso introduttivo: il secondo motivo è pertanto inammissibile.
Il terzo motivo attinge esclusivamente il merito della valutazione operata dal giudice d’appello e, per la ricorrenza del limite della doppia conformità di merito, è inammissibile. Il ricorso principale è rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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