Nullità assoluta per mancata integrazione del contraddittorio con il socio (Cass. civ. Sez. V n. 751 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente imputazione automatica dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Tutti i soggetti devono pertanto essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario. Il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Il Fatto

Due soci avevano proposto distinti appelli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese che, sui ricorsi riuniti, aveva respinto l’impugnazione di avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativi a un’annualità. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, ha riformato in parte la decisione determinando il reddito accertato della società di fatto e dell’altro soggetto, rimettendo all’amministrazione la liquidazione di imposte e sanzioni.

Una delle parti ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per la mancata integrazione del contraddittorio, la violazione delle norme sul potere istruttorio del giudice di appello e l’assenza di prova delle operazioni contestate. Gli altri soggetti non hanno svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione del contraddittorio, rilevando che nel giudizio di primo grado non è stato regolarmente evocato uno dei soci della società irregolare in nome collettivo, essendo risultate vane le ricerche di un suo domicilio o recapito nel territorio dello Stato.

Il principio applicato è quello dell’unitarietà dell’accertamento che sorregge la rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, con l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di utili e indipendentemente dalla percezione. Da qui la configurazione del litisconsorzio necessario originario, operante anche quando il ricorso sia proposto da uno solo dei soggetti, salvo che siano prospettate questioni personali.

La Corte sottolinea che la controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato. Ne deriva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio o riunire i processi, e il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/1992.

Richiamando le proprie precedenti pronunce, la Corte ribadisce che la nullità della sentenza è assoluta e che, rilevata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, deve disporsi anche d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ..

In accoglimento di tale rilievo, che assorbe l’esame degli altri motivi e non richiede l’esame del merito delle contestazioni, la Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro e per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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