Contraddittorio preventivo e delega alla sottoscrizione nell’accertamento IVA (Cass. civ. Sez. V n. 22661 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è imposto dalla natura di tributo armonizzato, salva la prova di resistenza che l’amministrazione può fornire in giudizio. Ove l’Ufficio contesti il collegamento dell’atto impositivo con una precedente operazione ritenuta elusiva, l’obbligo del contraddittorio preventivo va verificato alla luce del procedimento di cui all’art. 37-bis, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600/1973 pro tempore vigente, in cui l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti e specificamente motivato. La contestazione del contribuente sull’esistenza della delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo integra un’errata valutazione delle risultanze processuali e impone al giudice di appello il relativo accertamento.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011, con il quale era stata disconosciuta la detrazione IVA sulle fatture ricevute da un’altra società in forza di un contratto di affitto di ramo di azienda. Il collegamento era con una precedente scissione, ritenuta a sua volta elusiva.
La società ha eccepito il difetto di sottoscrizione dell’atto, la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso sul preliminare rilievo del contraddittorio; la Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Il ricorrente non deduce un errore percettivo del giudice di appello, che ha ritenuto depositata la delega, ma una falsa applicazione della disciplina sul deposito di essa in caso di contestazione, richiamando l’attestazione della segreteria del giudice di primo grado e la nota di trasmissione del fascicolo. Si tratta di un punto controverso che investe un’errata valutazione delle risultanze processuali. La sentenza va cassata per nuovo esame circa l’effettivo deposito della delega.
Il secondo motivo è parimenti fondato. Il giudice di appello non ha verificato se, come dedotto, vi fosse stato accesso ai locali dell’impresa. Inoltre, il contraddittorio è imposto, trattandosi di accertamento IVA, dalla natura di tributo armonizzato, fatta salva la prova di resistenza da parte del contribuente.
Dalla sentenza emerge inoltre che l’Ufficio ha contestato il collegamento dell’atto con una scissione ritenuta elusiva. La paventata natura elusiva del contratto di affitto di azienda impone, a maggior ragione, l’obbligo del contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 37-bis, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600/1973 pro tempore vigente, che prevede un procedimento caratterizzato da scansioni predeterminate e, a pena di nullità, l’emanazione dell’avviso previa richiesta di chiarimenti e con motivazione rafforzata.
La sentenza impugnata, non avendo verificato né l’accesso ai locali, né la natura del tributo, né la prospettata natura elusiva dell’operazione, non ha fatto corretta applicazione di tali principi e va cassata con rinvio per verificare il rispetto del contraddittorio in fase amministrativa.
Il terzo motivo è infondato. Il giudice di appello ha richiamato la disciplina antielusiva in materia di esenzione IVA anche per i contratti di affitto di azienda, in forza della quale l’amministrazione non è tenuta alla prova del valore degli immobili rispetto al singolo ramo, spettando al contribuente che invochi il regime più favorevole l’onere di dimostrarne i presupposti.
Nota della Redazione
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