Cumulo giuridico tra violazioni TARSU e TARI per continuità regolativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 18403 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Prima della riformulazione operata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, è configurabile, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, il cumulo giuridico tra violazioni afferenti alla TARSU e alla TARI, da considerarsi della stessa indole in ragione della sostanziale continuità regolativa delle relative discipline, quanto al presupposto impositivo, alle esenzioni e, in particolare, all’assolvimento degli obblighi dichiarativi. La nozione di violazioni della stessa indole, desunta dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, prescinde dai criteri di determinazione della tariffa e rileva la sostanziale omogeneità degli obblighi del contribuente.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello della società contribuente, riformando la decisione di prime cure che aveva annullato un avviso di accertamento per la rideterminazione della TARI dovuta per l’anno 2015. Il fallimento della società ricorrente impugnava la sentenza, deducendo, tra l’altro, che le sanzioni irrogate con quattro avvisi notificati contestualmente, relativi a TARSU e TARI per diversi periodi d’imposta, avrebbero dovuto essere cumulate ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso i primi tre motivi di ricorso. In particolare, ha ribadito che il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario ma, per l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato. Ha inoltre ritenuto legittima la motivazione dell’avviso che indichi la maggiore superficie accertata, senza necessità di allegare gli atti generali, quali le delibere comunali, soggetti a pubblicità legale.
La Corte ha, poi, accolto il quarto motivo, concernente il cumulo giuridico delle sanzioni. Ha rammentato che l’istituto della continuazione trova applicazione anche ai tributi locali e che la nozione di violazioni della stessa indole, di cui all’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, include non solo le violazioni delle stesse disposizioni ma anche quelle di disposizioni diverse che presentino profili di sostanziale identità per natura dei fatti, motivi o modalità dell’azione.
Quanto al rapporto tra TARSU e TARI, la Corte ha individuato una sostanziale continuità regolativa tra i due tributi con riferimento al presupposto impositivo, alle esenzioni e, in particolare, all’obbligo dichiarativo. Tale continuità, sotto il profilo sanzionatorio, rende inconferente ogni riferimento ai diversi criteri di determinazione della tariffa, risultando dirimente l’omogeneità degli obblighi del contribuente. La Corte ha infine escluso l’applicabilità della riforma di cui al d.lgs. n. 87/2024, limitata alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che ha profondamente inciso sulla fisionomia dell’istituto.
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Nota della Redazione
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