Divisione con conguaglio donato: tassazione come vendita anche con animus donandi (Cass. civ. Sez. V n. 4858 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La divisione con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita, limitatamente alla parte eccedente, ai fini dell’imposta di registro. L’art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 configura una presunzione assoluta (juris et de iure), che impone l’applicazione dell’imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore. È irrilevante che il conguaglio sia corrisposto, ovvero che i condividenti che ricevono di meno vi rinuncino con animus donandi. La mutevole funzione delle pattuizioni tra condividenti (causa obligandi, causa donandi, causa solvendi) è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità del trattamento tributario. Il ricorso per cassazione che contesti tale qualificazione è infondato.

Il Fatto

Un notaio riceveva, in data 28 marzo 2015, la notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni, relativo a un atto di divisione immobiliare. Nell’atto, l’usufrutto di un’abitazione con garage era assegnato alla madre, la nuda proprietà alla figlia e la piena proprietà di altra abitazione all’altro figlio. L’Ufficio rilevava il mancato rispetto degli artt. 34, commi 1 e 2, 46 e 48 del d.P.R. n. 131/1986, poiché dall’atto scaturivano due conguagli in favore dei figli, per percentuali superiori al 5%, qualificati come donazioni.

Il notaio impugnava l’avviso. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il notaio proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della qualificazione tributaria della divisione con conguaglio. Il ricorrente sosteneva che la divisione con conguaglio donato, per la sua natura di liberalità, dovesse essere disciplinata come atto donativo e non come vendita, e che l’art. 34 integrasse una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria.

La Sezione richiama anzitutto la propria giurisprudenza, che ha precisato la portata della Sezioni Unite n. 25021 del 2019. Secondo tale pronuncia, la divisione senza conguagli va ricondotta alla natura dichiarativa, con esclusione di ogni effetto traslativo; la qualificazione si salda all’effetto retroattivo dell’art. 757 cod. civ. e al criterio dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, che impone di tassare l’atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici.

Quando invece le porzioni assegnate non corrispondono alle quote di diritto, trova applicazione l’art. 34, comma 1. La Corte ne legge la formulazione — in particolare l’inciso “è considerata vendita” — come istitutiva di una presunzione assoluta: la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota deve sempre essere qualificata come vendita e assoggettata all’imposta per la sola eccedenza.

Da ciò discende l’irrilevanza della circostanza che il conguaglio sia o meno corrisposto. Il legislatore, osserva la Corte, ha inteso esigere in ogni caso l’imposta sui trasferimenti nei limiti dell’eccedenza, ritenendo indifferente che il surplus formi oggetto di un’obbligazione pecuniaria compensativa ovvero di una liberalità indiretta. La predeterminazione normativa rende neutrale il conguaglio, senza derogabilità in ragione della causa civilistica che connota l’accordo tra i condividenti.

La Corte richiama in tal senso le proprie pronunce conformi, tra cui Cass. n. 2378 del 2022 e Cass. n. 27409 del 2020, per ribadire che la mutevole funzione delle pattuizioni viene neutralizzata dall’unicità del trattamento tributario. Il primo motivo è quindi rigettato, assorbito il secondo. Il ricorso è respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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