Restituzione immobile al locatore esclude subentro curatore in obblighi di facere (Cass. civ. Sez. I n. 17474 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare non succede al fallito negli obblighi di facere già maturati in capo a quest’ultimo, e in particolare nell’obbligazione restitutoria dell’immobile locato conseguente alla risoluzione del contratto intervenuta ante fallimento. Quando il bene non è stato inventariato ex art. 87 l. fall. né preso in consegna dal curatore ai sensi dell’art. 88 l. fall., non trova applicazione la disciplina dei rapporti pendenti di cui all’art. 72, comma 5, l. fall. Il locatore non può pretendere la restituzione dal curatore, ma può insinuare al passivo il credito risarcitorio derivante dall’inadempimento, anche in prededuzione nei limiti della protrazione della detenzione da parte della curatela. La richiesta di restituzione presuppone che il curatore abbia acquisito la disponibilità del bene e intenda disporne a vantaggio della massa.
Il Fatto
Una SGR, nella qualità di gestore di un fondo immobiliare, aveva concesso in locazione con patto di futura vendita un immobile a una società. Nel 2020 il contratto si era risolto per convalida di sfratto per morosità, con contestuale decreto ingiuntivo per canoni scaduti e a scadere. La procedura di rilascio, avviata, era sospesa per la normativa emergenziale. Venuta a conoscenza dell’accumulo di rifiuti industriali all’interno dell’immobile, la locatrice aveva presentato denuncia alla Procura, con conseguente sequestro probatorio eseguito nel 2021 e nomina a custode del conduttore, poi dichiarato fallito.
La locatrice aveva chiesto la restituzione dell’immobile e l’insinuazione al passivo, in prededuzione, per canoni insoluti e indennità di occupazione. Il G.D. aveva accolto parzialmente la domanda e rigettato quella di restituzione. Il Tribunale di Cagliari, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., aveva confermato il rigetto, accogliendo solo l’ammissione al passivo di un ulteriore importo a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 cod. civ. Il fondo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta i tre motivi, esaminandoli congiuntamente per connessione. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il bene di cui si chiede la restituzione non faceva parte dell’inventario ex art. 87 l. fall. e non era stato preso in consegna dal curatore ex art. 88 l. fall.
Il contratto di locazione si era risolto ante fallimento, con conseguente inapplicabilità della disciplina dei rapporti pendenti ex art. 72, comma 5, l. fall., erroneamente invocata con il secondo motivo. La locatrice aveva già ottenuto il titolo esecutivo per il rilascio e si era attivata in sede penale: il sequestro preventivo era intervenuto circa sette mesi prima del fallimento, con nomina a custode della stessa società proprietaria, che aveva così riacquisito la detenzione materiale del bene, sia pure a tale titolo.
Non trattandosi di immobile pervenuto nella disponibilità della curatela, che non ne aveva mai acquisito la detenzione nemmeno per esigenze di gestione della procedura, la domanda di restituzione non poteva essere accolta. Il Tribunale ha correttamente escluso che il curatore potesse subentrare in eventuali obblighi di facere maturati in capo al fallito in bonis, del quale non è successore.
Resta fermo il diritto del locatore di insinuare al passivo ogni pretesa risarcitoria derivante dall’inadempimento di quegli obblighi, come avvenuto, semmai anche a titolo di rifusione delle spese di bonifica. I numerosi precedenti di questa Corte in fattispecie analoghe fanno riferimento al credito risarcitorio che matura in capo al locatore, anche in prededuzione, in caso di protrazione della detenzione del bene da parte del curatore (Cass. 18289/2022, 9234/2024, 18287/2024, 78/2025). Del tutto fuori centro risulta quindi l’evocazione degli artt. 31 e 72, comma 5, l. fall. e degli artt. 2740 e 2741 cod. civ.
Segue la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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