Onere probatorio e prova di resistenza nel contraddittorio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 1142 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé l’invalidità dell’atto impositivo: essa è subordinata alla prova di resistenza, ossia all’allegazione concreta delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Ai fini dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, che esclude dal reddito i componenti positivi direttamente afferenti a spese o componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati, entro i limiti dell’ammontare non dedotto, non basta che i costi siano qualificati come oggettivamente inesistenti. Grava sul contribuente l’onere di provare che i componenti positivi correlati concorrano alla formazione del reddito. Il difetto di specificità dell’illustrazione del motivo, con il mero rinvio a una tabella di concordanza, rende il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto da due persone fisiche e da una società avverso la sentenza di primo grado, che a sua volta aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento a fini Irpef, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2015. L’Ufficio contestava una maggiore imposta Iva di 63.951,00 euro e un’Irap di 14.969,00 euro.
Il contenzioso ruotava attorno a due questioni. La prima riguardava la mancata attivazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’atto. La seconda concerneva l’art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 16 del 2012, per non avere l’Ufficio scomputato dal reddito d’impresa l’importo di 290.685,54 euro afferente a costi ritenuti oggettivamente inesistenti. I contribuenti ricorrono per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per motivazione omessa in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte giudica la doglianza infondata. La motivazione della CTR è presente e congrua, pur non condivisa dalla parte. I giudici di seconde cure, di fronte alla contestazione relativa all’art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 16 del 2012, hanno evocato e dato continuità al precedente Cass., n. 26790 del 2020, ravvisando una continuità sostanziale e normativa tale da rendere applicabile la regola di giudizio in esso prescritta.
Sul tema del contraddittorio, la CTR aveva richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui la violazione può determinare l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente fornisce la prova di resistenza. Nel caso concreto non era stato assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che si sarebbero potute far valere, essendo state esibite unicamente fatture che, per costante orientamento, non assumono valore probatorio rispetto a operazioni oggettivamente inesistenti.
Il secondo motivo investe la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la CTR abbia erroneamente preteso la prova della fittizietà dei componenti positivi, oltre a quella della correlazione con i costi inesistenti.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 3 e 6, cod. proc. civ. La parte ricorrente si limita ad affermare di aver dimostrato la correlazione tra i materiali acquistati con le fatture contestate e le successive rivendite, senza però indicare espressamente le specifiche operazioni attive direttamente afferenti a quelle passive inesistenti. La norma richiede la puntuale indicazione delle spese o dei componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati e il rapporto di correlazione con i componenti positivi. Non è sufficiente il mero rinvio a una tabella di concordanza predisposta dal contribuente, perché ciò imporrebbe al giudice di legittimità l’individuazione autonoma delle operazioni rilevanti. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese di giudizio e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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