Fatture oggettivamente inesistenti, onere della prova e limiti del motivo ex art. (Cass. civ. Sez. V n. 1141 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata in applicazione della norma, e non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in tal caso si versa in un errore di apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Il motivo con cui si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, è inammissibile ove non contenga la puntuale indicazione delle spese o dei componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati e il rapporto di correlazione con i componenti positivi che, per effetto di tale collegamento, si assume non concorrere al reddito, non essendo sufficiente il mero rinvio a una tabella di concordanza.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui, in esito a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, era stata rideterminata la capacità reddituale ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2014. Alla contribuente si addebitava di aver dedotto costi e detratto imposte relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, inserendo nella propria contabilità fatture emesse da altra società, priva di consistenza organizzativa.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi riuniti; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, ritenendo infondate le censure sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla deducibilità dei ricavi correlati. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, perché l’iter logico del giudice d’appello è ricostruibile: egli, sulla scorta di Cass. n. 638 del 2018, ha reputato fondata la valutazione presuntiva dell’ufficio, giudicando insufficienti le difese della contribuente a scalfirne l’impianto, tenendo conto dell’intero quadro argomentativo della sentenza.
Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR gravato la contribuente di una prova spettante all’amministrazione. La Corte ha respinto la censura osservando che la motivazione indica gli elementi dai quali emerge la totale assenza di consistenza organizzativa del soggetto emittente, privo di depositi, uffici e personale. Soprattutto, ha ribadito un principio consolidato: la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegni l’onere probatorio a soggetto diverso, non quando, per incongrua valutazione delle risultanze, ritenga erroneamente assolto l’onere, trattandosi di errore sindacabile soltanto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come precisato da Cass. n. 17313 del 2020 e Cass. n. 19064 del 2006.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, che esclude dal reddito i componenti positivi direttamente afferenti a spese relative a beni o servizi non effettivamente scambiati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione. La ricorrente sosteneva di aver allegato fatture di acquisto e correlate fatture di vendita, oltre a una tabella e a una relazione giurata sul ROS.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la contribuente non ha indicato le specifiche operazioni attive direttamente afferenti a quelle passive inesistenti. Ai fini del rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 3 e 6, c.p.c., è necessaria la puntuale indicazione delle spese o dei componenti negativi relativi a beni o servizi non scambiati e il rapporto di correlazione con i componenti positivi di cui si contesta la concorrenza al reddito. Non basta il mero rinvio a una tabella di concordanza predisposta dal contribuente, perché l’illustrazione dei documenti non può ridursi a generica evocazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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