Contraffazione di modelli industriali estranea all’art. 474 cod. pen. (Cass. pen. Sez. 2 n. 17063 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’oggetto materiale del delitto di cui all’art. 474 cod. pen. è limitato ai marchi e ai segni distintivi, non comprendendo i modelli e i disegni industriali che non siano qualificati come marchio figurativo. La condotta avente ad oggetto la contraffazione di modelli industriali è riconducibile alla diversa fattispecie di cui all’art. 473 cod. pen., non potendosi estendere “in malam partem” la tutela del marchio a quella del modello senza violare il principio di legalità. Per aversi mutamento del fatto rilevante ex art. 516 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale dell’imputazione nei suoi elementi essenziali, tale da pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa. La contraffazione rilevante ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. pen. emerge dalla valutazione globale e sintetica degli elementi salienti, non dall’esame analitico dei singoli elementi.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con pronuncia del 15 febbraio 2024, aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., contestandogli la ricettazione e la detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi e modelli contraffatti. La Corte di appello di Napoli aveva integralmente confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura. Con i primi due, lamentava la nullità del giudizio di primo grado per la modifica dell’imputazione e l’omessa motivazione in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, censurava il difetto di motivazione in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro con quelle recanti marchi originali, rispettivamente, dei titolari dei segni contraddistinti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondati i profili di censura relativi alla qualificazione del fatto sub b), così come articolati nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarando invece infondate le restanti doglianze.

Quanto ai primi due motivi, la Corte ha escluso che l’integrazione dell’originaria contestazione, avvenuta al termine dell’istruttoria, avesse determinato un mutamento del fatto rilevante ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., non essendovi una trasformazione radicale dell’imputazione tale da ledere il diritto di difesa. Ha altresì reputato aspecifica la doglianza in ordine alla motivazione sulla prevalenza accordata alla consulenza tecnica del pubblico ministero.

Il thema decidendum è stato incentrato sulla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b). La Corte ha richiamato il principio per cui l’oggetto materiale degli artt. 473 e 517-ter cod. pen. ricomprende il modello industriale, mentre quello dell’art. 474 cod. pen. è limitato ai marchi e segni distintivi. La lettera della disposizione incriminatrice non consente, infatti, di ricondurre al delitto di cui all’art. 474 cod. pen. le condotte aventi ad oggetto i modelli industriali, la cui tutela è apprestata dall’art. 473 cod. pen., senza violare il principio di legalità con un’estensione in malam partem della norma.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento, in termini generali, alla contraffazione di modelli registrati soltanto per i prodotti di uno dei titolari dei marchi, focalizzando le ulteriori riflessioni sulle operazioni fraudolente sui marchi, e non sui modelli, per gli altri segni distintivi. Ciò ha imposto alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente al capo b), demandando al giudice del rinvio il compito di distinguere, all’esito di valutazioni fattuali, le varie tipologie di contraffazione di marchi o di modelli, con ogni conseguente statuizione in punto di qualificazione giuridica del fatto e di procedibilità. Il ricorso è stato rigettato nel resto, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo a), ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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