Guida in stato di ebbrezza onere allegazione etilometro riduzione rito abbreviato (Cass. pen. Sez. IV n. 11938 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro, all’onere probatorio dell’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche dell’apparecchio fa riscontro un onere di allegazione dell’imputato, che non può risolversi nella mera richiesta di conoscere i dati relativi a tali operazioni, ma deve concretarsi nell’indicazione di un elemento che faccia dubitare della loro effettività. Non integra tale onere la deduzione di un tasso alcolemico con andamento decrescente tra le due misurazioni, trattandosi di esito fisiologico della fase di smaltimento. Nei giudizi abbreviati per reati contravvenzionali la riduzione di pena è della metà, e non di un terzo, ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 44, legge n. 103 del 2017.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada, sostituendo la pena con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Secondo l’accertamento, l’imputato era stato fermato alla guida con alito vinoso, difficoltà di espressione e precario equilibrio; gli esami etilometrici avevano rilevato un tasso decrescente tra la prima e la seconda misurazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: mancata prova del corretto funzionamento dell’etilometro, omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., erronea determinazione della riduzione per il rito abbreviato e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la ricorribilità della decisione che sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento secondo cui, quando la misurazione etilometrica assume rilievo, all’onere della prova in capo all’accusa su omologazione e verifiche periodiche fa riscontro un onere di allegazione dell’imputato. La prescrizione dell’omologazione e della revisione periodica dell’apparecchio, contenuta nell’art. 379 reg. esec. cod. strada, non impone all’accusa di corredare immediatamente i risultati con tali dati, riferiti ad attività prodromiche prive di autonomo rilievo probatorio. L’onere difensivo, però, non può ridursi alla mera richiesta di conoscere gli esiti delle verifiche: deve concretarsi nell’allegazione di un elemento che faccia dubitare del loro avvenimento.

Nel caso concreto l’onere non è stato adempiuto: l’andamento decrescente del tasso alcolemico non è indice di malfunzionamento, perché alla fase di assorbimento segue fisiologicamente quella di smaltimento. Lo stato di alterazione risultava comunque confermato dai sintomi rilevati, che il ricorrente aveva genericamente ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), cod. strada, priva di rilievo penale.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la questione di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in legittimità, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della sentenza impugnata, né il giudice di merito ha l’obbligo di pronunciare d’ufficio in difetto di specifica richiesta.

Il terzo motivo è stato accolto. La legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., prevedendo che per i reati contravvenzionali la diminuzione sia della metà. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha rideterminato la pena e ha sostituito quella così ottenuta con il lavoro di pubblica utilità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, non avendo il ricorrente indicato le ragioni concrete che avrebbero dovuto orientare verso un trattamento più favorevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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