Riforma della assoluzione e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. 2 n. 17062 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello è tenuto a fornire una motivazione rafforzata, che dia compiutamente conto delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa da quella ritenuta dal primo giudice, nonché degli specifici passaggi logici compiuti nella disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale. La carenza di tale apparato giustificativo determina l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna. L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. prevale anche quando la causa estintiva ricorra contestualmente a una nullità processuale o a un vizio di motivazione, imponendo l’annullamento senza rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Savona, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. (capo 10) e dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (capo 11).
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge con riferimento alla riforma della pronuncia assolutoria e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la insussistenza della motivazione rafforzata richiesta in caso di overturning sfavorevole. La motivazione rinforzata, infatti, presuppone una cautela decisionale “maggiorata” e un apparato giustificativo che esponga le tappe non eludibili del percorso compiuto dal giudice nell’attività di giudizio. Le considerazioni della Corte territoriale, pur plausibili, non possedevano quella cogente forza logica necessaria per superare le argomentazioni assolutorie del primo giudice: la provenienza delittuosa delle somme era stata desunta da una generale ricostruzione dei flussi di denaro, senza un confronto puntuale con le valutazioni del Tribunale.
La Corte ha, invece, ritenuto fondato anche il secondo motivo, laddove il revirement relativo al capo 11 risultava tautologico, richiamando la sola prescrizione già maturata senza alcun accenno alle doglianze in tema di responsabilità. Cionondimeno, ha applicato il principio per cui il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, anche quando la causa estintiva ricorra con un vizio motivazionale. La prevalenza della prescrizione deriva dall’inutilità processuale di un annullamento con rinvio, non potendo il giudizio utilmente proseguire; da qui l’annullamento senza rinvio per il capo 11.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato, chiarendo che l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza assolutoria, non riguarda tutte le prove dichiarative, ma solo quelle oggetto di erronea valutazione e ritenute decisive. Nel caso di specie non era in contestazione l’esito delle attività di indagine, ma le conclusioni in diritto, rendendo non necessaria la nuova audizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale