Contratti militari secretati esclusi: assoggettabili al controllo preventivo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. contratti secretati n. 5 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I contratti esclusi dall’applicazione della disciplina unionale e nazionale in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) e b), e dell’art. 8 del d.lgs. n. 208/2011, in osservanza delle disposizioni dell’art. 346 T.F.U.E., non sfuggono al controllo intestato alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati. La specialità di tali fattispecie negoziali, afferenti alla produzione o al commercio di materiale bellico destinato a fini specificamente militari e tributarie di classifiche di segretezza, non preclude la verifica di legittimità, ma ne delimita il perimetro. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche a questi contratti e si sostanzia nell’accertamento dei presupposti di assoggettamento alla speciale disciplina, nella verifica di conformità alle norme procedurali applicabili e nel riscontro del rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità. Ne deriva che le esclusioni di matrice unionale non comportano un esonero dal controllo, ma impongono una verifica commisurata alla natura speciale del contratto, incentrata sulla sufficienza e ragionevolezza della motivazione.

Il Fatto

La Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati è stata investita, con deferimento del Consigliere delegato, dell’esame di un decreto emanato dal Ministero della Difesa per un contratto qualificato dall’Amministrazione quale “contratto estraneo militare”. La vicenda trae origine da un rilievo istruttorio e dalla risposta dell’Amministrazione, cui ha fatto seguito la richiesta di deferimento e l’ordinanza di convocazione del collegio.

L’Amministrazione aveva ricondotto la fattispecie alle esclusioni di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) e b), e all’art. 8 del d.lgs. n. 208/2011, richiamando l’art. 346 T.F.U.E. per operazioni afferenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico destinato a fini specificamente militari, non inquadrabili come “dual use” e al contempo tributarie di classifiche di segretezza. Il deferimento sollevava perplessità in ordine alla certezza della durata del contratto, all’anticipata esecuzione e al pagamento del corrispettivo, nonché alle specificità delle polizze fideiussorie.

La Motivazione della Corte

La questione preliminare attiene all’assoggettabilità al controllo di tale categoria di contratti. La Sezione muove dalla specialità della fattispecie e dall’ambito delle competenze a essa intestate, richiamando la lettura teleologica e funzionale già affermata nella delibera n. 2/SCCS/2024. Non può propriamente parlarsi di contratti “estranei” nel senso elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, che riguarda appalti affidati per scopi diversi dal perseguimento dell’interesse pubblico: le fattispecie in esame sono piuttosto contratti “esclusi”, in astratto rientranti nei settori di intervento delle direttive ma specificamente esentati. Il richiamo è alla definizione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 1° agosto 2011, recepita dalle Sezioni Unite civili n. 8511 del 29 maggio 2012.

Sul piano sostanziale, la Sezione osserva che l’esclusione dalla normativa europea e dalle previsioni del d.lgs. n. 208/2011, inclusi i principi richiamati all’art. 8, comma 1, non preclude l’applicazione dei principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità. In tal senso depongono il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2691 dell’8 luglio 2011, e la “Direttiva generale per il procurement militare” approvata con decreto ministeriale del 16 gennaio 2024, che richiama un rafforzato onere motivazionale sottoposto al vaglio degli organi di controllo. Sul piano procedurale, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2014 non trova applicazione ai contratti secretati, come ivi espressamente disposto.

La Sezione ricostruisce poi le competenze a essa intestate. L’art. 5, comma 1-bis, del d.l. n. 28/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 70/2020, ha istituito la Sezione per l’accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti strategici, in continuità con l’attività già svolta dall’Ufficio di cui all’art. 162, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Il d.lgs. n. 36/2023, all’art. 139, ha confermato il controllo preventivo sui provvedimenti di secretazione e sui contratti, il controllo successivo sulla gestione e il referto al COPASIR. Già la delibera n. 14/SCCS/2021 aveva affermato l’applicazione del regime dei controlli alle operazioni negoziali rientranti nell’art. 346 T.F.U.E.

Alla luce di tali coordinate, la Sezione afferma l’assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità dei contratti per i quali operano le esclusioni richiamate. Il controllo si svolge tenendo conto delle esclusioni vigenti e si sostanzia nella verifica dei presupposti di assoggettamento, della conformità alle norme procedurali e del rispetto dei principi costituzionali, con particolare riguardo alla sufficienza e ragionevolezza della motivazione. Resta fermo l’assoggettamento al controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui al d.lgs. n. 123/2011, nonché l’obbligo di verificare la congruità delle offerte. Nel caso di specie il Collegio reputa che l’Amministrazione abbia dato conto in maniera esaustiva delle esigenze sottese all’operazione e ritiene superate le perplessità residue, non ravvisando elementi ostativi alla registrazione del decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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