Contribuzione figurativa per invalidità: necessario il previo accertamento in sede amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 380 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388 del 2000 in favore dell’invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% costituisce un beneficio autonomo, che presuppone una apposita domanda amministrativa, distinta da quella volta all’accertamento dello stato di invalidità civile. La domanda giudiziale che a tale accertamento funzionalizzi il riconoscimento del beneficio contributivo è inammissibile per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., non essendovi stata preventiva definizione in sede amministrativa né rituale atto di diffida. L’istanza può essere presentata anche in costanza di attività lavorativa, non richiedendo la norma che sia proposta al momento del pensionamento.
Il Fatto
La ricorrente, invalida civile, ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il riconoscimento del proprio status di invalidità in misura superiore al 74%, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388 del 2000. Ha dedotto di essere stata dapprima riconosciuta invalida al 100% dalla CML di Trapani e, in sede di revisione, con riduzione permanente della capacità lavorativa tra il 34% e il 73%; assume di essere affetta, fin dalla domanda amministrativa, da una invalidità superiore al 74%.
L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda per mancanza della previa istanza amministrativa e del rituale atto di diffida, nonché per carenza di interesse ad agire, essendo la ricorrente ancora in servizio. La difesa ha contestato entrambe le eccezioni.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dal petitum emerge che oggetto del giudizio è l’accertamento dell’invalidità in misura superiore al 74%, funzionalizzato al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388 del 2000.
La domanda di accreditamento della contribuzione figurativa non può ritenersi ricompresa nella richiesta di accertamento dello stato di invalidità inoltrata all’ASL. Ne deriva che il ricorso è stato proposto in mancanza della previa definizione in sede amministrativa, ovvero del rituale atto di diffida, con conseguente violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..
La norma processuale è diretta a impedire l’impugnazione di atti endoprocedimentali o meramente interlocutori e a evitare che il giudice contabile sia adito senza alcuna previa interlocuzione con l’amministrazione. Nel caso concreto, a fronte di un atto amministrativo concernente il solo accertamento dell’invalidità civile, la ricorrente non ha proposto la domanda per il riconoscimento dei benefici contributivi.
La Corte ha tuttavia precisato, richiamando la Sez. Giur. Puglia, sent. n. 291/2020, che la norma non esige che l’istanza sia presentata al momento del pensionamento: il riconoscimento del beneficio in costanza di attività lavorativa consente al dipendente di maturare anticipatamente il diritto a pensione. La domanda può quindi essere proposta anche durante il rapporto di lavoro.
Poiché la domanda amministrativa non è stata presentata, non è ipotizzabile un provvedimento amministrativo implicito, non estendendosi la domanda di accertamento dell’invalidità all’attribuzione dei benefici ex lege n. 388/2000. Trattandosi di domande diverse, l’INPS non è stato posto nelle condizioni di pronunciarsi (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 51/2019; Sez. III App., sent. n. 533/2016). Restano assorbiti i motivi di merito e le spese di lite sono interamente compensate.
La Corte ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente, richiamando il comma 11 dell’art. 22 del d.lgs. n. 101/2018: i dati relativi allo stato di salute non possono essere diffusi, anche mediante inserimento della sentenza nelle banche dati o diffusione via web, indipendentemente da apposita istanza dell’interessato.
Nota della Redazione
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