Decadenza quinquennale per la pensione indiretta di privilegio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 382 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della legge n. 274/1991, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata agli istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato, salvo che si tratti di malattia insorta dopo la scadenza del termine. La domanda di pensione indiretta di privilegio non può ritenersi compresa nella diversa istanza volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, né in quella di equo indennizzo, trattandosi di richieste distinte, talora rivolte a enti diversi. L’assunzione di iniziative per il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Il Fatto
Il coniuge superstite di un dipendente pubblico ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere la concessione della pensione indiretta di privilegio e il pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione. Il de cuius aveva prestato servizio alle dipendenze di un Comune, espletando mansioni gravose senza i necessari dispositivi di protezione individuale, e sarebbe deceduto per un collasso cardiocircolatorio conseguente a disturbi dell’apparato respiratorio.
Il Comitato di verifica aveva espresso parere negativo sul nesso di causalità tra patologia e mansioni. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al Tribunale di Patti, che con una sentenza del 2018 ha accertato la riconducibilità a causa di servizio delle patologie e ha condannato il Comune a pagare l’equo indennizzo. Solo nel 2019 la ricorrente ha inoltrato all’INPS la domanda per la pensione indiretta di privilegio, senza riscontro. L’INPS ha eccepito l’inopponibilità del giudicato reso tra soggetti diversi, la decadenza quinquennale e, in subordine, la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non è accolto per intervenuta decadenza. Il Giudice Unico richiama il comma 1 dell’art. 14 della legge n. 274/1991, che impone la presentazione della domanda di trattamento privilegiato nel termine perentorio di cinque anni dalla morte dell’iscritto, salvo il caso di malattia insorta dopo la scadenza del termine, come precisato dalla Corte cost., sent. n. 43/2015.
Il passaggio decisivo riguarda l’autonomia delle istanze. La domanda di pensione indiretta di privilegio non può ritenersi compresa nella diversa istanza di riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, né in quella di equo indennizzo. Si tratta di richieste distinte che, talora, non vengono nemmeno presentate allo stesso ente. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’assunzione di iniziative per il riconoscimento della causa di servizio non neutralizza, assorbendolo, l’obbligo di richiedere il trattamento pensionistico su quella infermità (Sez. II Centr., sent. n. 287/2000).
Nel caso concreto, dopo la morte del de cuius nel 1999 è stata proposta tempestivamente nel 2000 solo l’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo. La domanda per la pensione indiretta di privilegio è stata inoltrata solo nel 2019, quando il termine di decadenza era ormai maturato da tempo.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. La complessità della normativa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Il Giudice dispone inoltre che le generalità del de cuius e della ricorrente siano oscurate, in applicazione del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, che richiama la disciplina dei dati relativi alla salute, con richiamo a Cass., sent. n. 10510/2016.
Nota della Redazione
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