Nessuna colpa grave del dirigente per contratti precari illegittimi (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 93 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna risarcitoria pronunciata dal giudice civile per l’illegittima apposizione del termine a contratti di lavoro precari non integra, di per sé, la responsabilità amministrativa del dirigente che li ha sottoscritti. La valutazione della colpa grave deve essere condotta ex ante, avendo riguardo al contesto normativo, organizzativo e operativo nel quale l’azione amministrativa si è collocata e agli elementi conoscitivi disponibili al momento della decisione. Ove l’assunzione si inserisca in un percorso di stabilizzazione disciplinato da norme speciali, confortato da chiarimenti interpretativi della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica, difetta l’antigiuridicità della condotta e l’elemento soggettivo richiesto, con conseguente esclusione della responsabilità contabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due dirigenti della Provincia di Pescara, chiedendone la condanna al pagamento di una somma complessiva a titolo di danno erariale. Il pregiudizio sarebbe derivato dalla condanna risarcitoria subita dall’ente in sede civile per l’illegittimità dei contratti stipulati con un’ex dipendente: contratti di collaborazione coordinata e continuativa, poi un contratto a tempo determinato, succedutisi dal 2002 al 2010.

Secondo l’attore pubblico, i contratti violavano l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e gli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 368/2001, per assenza delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Da qui l’addebito di dolo ovvero, in via subordinata, di colpa grave, per non avere i dirigenti verificato la conformità delle assunzioni alle norme imperative. Si sono costituiti entrambi i convenuti, sostenendo la legittimità del proprio operato in esecuzione di delibere provinciali e di una disciplina speciale di stabilizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la domanda, escludendo la configurabilità della colpa grave in capo a entrambi i convenuti. Preliminarmente ha precisato che l’accertamento civile di illegittimità del termine, operato ai soli fini risarcitori, non è dirimente nel giudizio contabile: la sentenza civile non reca alcuna affermazione sull’antigiuridicità delle condotte dei dirigenti né un addebito di responsabilità nei loro confronti.

Per la posizione del primo dirigente, relativa alle proroghe dei contratti di collaborazione, la Corte ha valorizzato il contesto in cui l’assunzione si collocava. La lavoratrice proveniva dal Progetto Straordinario di LSU di recupero dei lavoratori licenziati dalla Regione Abruzzo, disciplinato da una convenzione e da delibere regionali con esplicito impegno alla stabilizzazione. In attesa dei fondi, l’impiego avveniva mediante contratti di collaborazione espressamente previsti dalla disciplina speciale, in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2000. Considerate le scelte degli organi di indirizzo, la Corte ha ritenuto che l’assunzione potesse ragionevolmente configurarsi come relativa a esigenze limitate nel tempo, ancorché pluriennali.

Sul piano soggettivo, rileva che la natura subordinata della prestazione era stata dapprima negata dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 513/2013, che aveva conciliato il rapporto con un regime di lavoro autonomo coordinato. Ciò fondava l’affidamento del dirigente sulla correttezza del proprio operato.

Analoga conclusione per il secondo dirigente, che aveva sottoscritto il contratto a tempo determinato. La Corte ha escluso l’antigiuridicità della condotta e l’elemento soggettivo, avendo riguardo alla procedura in cui il contratto si inseriva e alle difficoltà interpretative della disciplina. Il contratto era stipulato in esecuzione delle norme speciali di cui all’art. 1, comma 560, l. n. 296/2006 e all’art. 3, commi 94 e 95, l. n. 244/2007, che consentivano di assumere a tempo determinato il personale già titolare di contratti di collaborazione, previa selezione, in vista della stabilizzazione. Il Collegio richiama i chiarimenti del Mef – Ragioneria generale dello Stato, parere n. 39038/2008, e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2008 e n. 7/2007, oltre alla giurisprudenza contabile (Sez. prima d’appello n. 200/2023). Si trattava di un contratto ponte coerente con la disciplina e i chiarimenti interpretativi.

La Corte ha infine affermato che la ragionevolezza delle scelte va valutata ex ante, con gli elementi conoscitivi disponibili al momento dell’adozione. All’esclusione della responsabilità è conseguita la liquidazione delle spese processuali a carico dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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