Colpa grave esclusa per i ritardi di pagamento dei fondi UE (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 94 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integra colpa grave la condotta del funzionario pubblico che, di fronte a criticità segnalate dall’autorità di audit in materia di fondi europei, si attivi tempestivamente e nei limiti delle proprie competenze, adottando gli accorgimenti operativi concordati con gli organi istituzionali competenti, ove gli interventi più radicali rientrino nella sfera di attribuzione di altri organi. La colpa grave postula una trasgressione evidente e marcata degli obblighi di servizio, con inosservanza del minimo di diligenza esigibile, palese imperizia o irragionevole imprudenza, e va valutata tenendo conto della posizione rivestita e delle oggettive difficoltà nello svolgimento dei compiti. Non è ravvisabile, altresì, la colpa grave del dirigente che non abbia potuto provvedere nei termini a causa di un malfunzionamento dell’applicativo informatico non facilmente e immediatamente riconoscibile.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato due soggetti in giudizio per il risarcimento del danno erariale complessivamente quantificato in euro 651.936,64, asseritamente cagionato alla Regione Abruzzo nella gestione di un programma di cooperazione territoriale finanziato con fondi europei. La prima posta di danno, di euro 199.608,88, era riferita a una rettifica forfettaria del cinque per cento applicata dall’autorità di audit sulle spese rendicontate, per la mancata separazione funzionale tra attività di gestione e attività di controllo.

La seconda posta, di euro 452.327,76, derivava dall’effettuazione di pagamenti oltre il termine di eleggibilità, con conseguente perdita dei finanziamenti comunitari. Entrambi i convenuti hanno negato la colpa grave, deducendo ragioni organizzative, documentali e informative. La Sezione, dopo una prima sentenza-ordinanza istruttoria, ha respinto integralmente la domanda e compensato le spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla nozione consolidata di colpa grave, intesa come evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio, palese imperizia o irragionevole imprudenza, da accertare volta per volta considerando la posizione rivestita e le oggettive difficoltà del compito. Richiama sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 1/A del 1998.

Quanto alla prima posta, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di mancanza di attualità del danno, stante l’intervenuta chiusura del programma secondo quanto riferito dall’Amministrazione regionale. Nel merito, però, non ravvisa la colpa grave: la convenuta, pienamente edotta delle criticità riscontrate in sede europea, ha agito nei limiti delle proprie competenze, istituendo una task force di esperti i cui lavori sono stati approvati senza riserve dall’autorità di audit.

La successiva contestazione circa l’insufficienza di tale misura è intervenuta quando le attività gestionali erano ormai concluse e già valutate positivamente, con conseguente inutilità di modificare procedure esaurite. I mutamenti più radicali del sistema dei controlli rientravano nella competenza di altri organi istituzionali, comunque a conoscenza della problematica.

Anche il secondo addebito è respinto. Il Collegio, prima di ogni giudizio sulla colpa, scrutinia l’antigiuridicità della condotta e ritiene ragionevole la tesi difensiva secondo cui le somme non certificate attenevano non a spese di gestione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016, ma a spese di chiusura, per le quali il termine era fissato al 31 marzo 2018. La diversa causale trova fondamento nella decisione del Comitato congiunto di sorveglianza del settembre 2016, che destinava le somme residue alla fase di chiusura. La mancata certificazione costituisce dunque frutto di un fraintendimento non imputabile a colpa grave.

Infine, la responsabilità del dirigente è esclusa perché la difesa ha provato il malfunzionamento dell’applicativo informatico e la non corretta configurazione delle procedure, che hanno impedito la ricezione della documentazione sulla prevista piattaforma. L’assunto della Procura, secondo cui il convenuto avrebbe dovuto procedere a ricognizioni periodiche, appare apodittico rispetto a un malfunzionamento non facilmente riconoscibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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