Pensione privilegiata e transito nei ruoli civili: decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. I App. n. 223 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’appello alla Corte dei conti è consentito per soli motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c., restando ammissibile l’impugnazione che deduca asseriti errori di diritto nell’applicazione della disciplina sostanziale. Il trattamento pensionistico privilegiato, ove la domanda sia presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Il termine quinquennale di decadenza ex art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 va computato dalla cessazione definitiva dal servizio, che nel transito nei ruoli civili coincide con la data di cessazione del rapporto di impiego civile, non con quella del transito stesso.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei Carabinieri, divenuto inidoneo al servizio militare, è transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa come assistente amministrativo e ha poi cessato definitivamente dal servizio nel maggio 2016. Nel settembre 2016 ha presentato domanda di pensione privilegiata. La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con la sentenza n. 67/2022, ha accolto il ricorso riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata di sesta categoria tabella A, con decorrenza dal 1° giugno 2016.
L’Inps ha proposto appello, deducendo la violazione della normativa sul transito nei ruoli civili e sul termine quinquennale, nonché l’erronea decorrenza del trattamento, che a suo avviso andava fissata al 1° ottobre 2016. L’appellato ha chiesto la conferma della sentenza. Il Ministero della difesa non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha rilevato che il Ministero della difesa era già stato estromesso dal giudizio di primo grado per carenza di legittimazione passiva, essendo l’Inps subentrato nella gestione dei trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2010. Tale statuizione non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, sicché la mancata notifica dell’atto di gravame al Ministero risulta ininfluente.
Sull’ammissibilità dell’appello, il Collegio ha osservato che l’art. 170 c.g.c. consente l’impugnazione in materia pensionistica per soli motivi di diritto. Poiché l’appellante ha dedotto errori di diritto nell’applicazione della disciplina, l’appello è stato dichiarato ammissibile.
Nel merito del primo motivo, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento del giudice di primo grado. Il quinquennio di cui all’art. 169, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 va computato dalla cessazione definitiva dal servizio, avvenuta nel maggio 2016; la domanda del settembre 2016 è stata quindi presentata tempestivamente. Le censure dell’Inps, volte a contestare la completezza della motivazione, sono state respinte.
Sul secondo motivo, relativo alla decorrenza, la Corte ha richiamato l’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui, se la domanda è presentata oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione. Ha precisato che l’art. 923, comma 2, lett. h), d.lgs. n. 66/2010 include il transito nell’impiego civile tra le cause di cessazione del rapporto militare. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. III n. 138/2020; Sez. II n. 230/2020 e n. 20/2021; Sez. II App. n. 440/2022; Sez. I App. n. 353/2023) riconduce la decorrenza alla domanda, non al transito.
Poiché nel caso di specie la domanda è stata presentata il 2 settembre 2016, la Corte ha accolto il secondo motivo, fissando la decorrenza del trattamento privilegiato al 1° ottobre 2016. L’appello è stato quindi parzialmente accolto, con conferma dell’impugnata sentenza nel resto e compensazione delle spese di difesa.
Nota della Redazione
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