Contratti a termine agricoltura deroga solo per attività stagionali in senso stretto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16613 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, la deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 opera esclusivamente quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto, preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo limitato a una stagione. L’Ente Sviluppo Agricolo è ente pubblico non economico e non è qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai relativi contratti a termine non si applica la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. Non è di per sé attività stagionale quella idonea a perpetuarsi nel tempo e non dipendente dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze agricole; i lavoratori addetti stabilmente a simili mansioni devono essere dipendenti a tempo indeterminato. Le prestazioni e il carattere stagionale devono risultare dalla causale dei contratti e, in caso di contestazione del lavoratore, il giudice è tenuto all’accertamento in concreto, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare l’esclusiva destinazione ad attività stagionali o a mansioni strettamente complementari.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze dell’Ente Sviluppo Agricolo quale operatore agricolo, addetto a compiti di operaio agricolo, conduzione di macchine e manutenzione, a far data dal 25.7.1989, con contratti a tempo determinato riproposti fino al 31.12.2018 per un numero di giornate variabili da 101 a 213. Conveniva in giudizio l’Ente per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’abusiva reiterazione dei contratti, in violazione dei limiti di cui al d.lgs. n. 368/2001.

Il Tribunale di Agrigento accolse la domanda; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma, la rigettò ritenendo legittimata la deroga alla normativa sul lavoro a termine dalla natura oggettiva dell’attività, sul presupposto che la stagionalità fosse ragione concorrente ma non unica, e valorizzando la speciale legislazione regionale siciliana. Il lavoratore ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamentava la nullità della notifica dell’atto d’appello per essere stata effettuata al domicilio digitale di uno solo dei procuratori, è infondato. La Corte conferma che è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale e richiama la giurisprudenza consolidata, tra cui Sezioni Unite n. 23620 del 2018 e Sezioni Unite n. 34260 del 2022: in caso di pluralità di procuratori la rappresentanza tecnica esplica i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte richiama i principi enunciati da una nutrita serie di precedenti (Cass. Sez. L n. 34561 del 11/12/2023 e le ordinanze coeve) ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e intende darvi continuità.

L’Ente Sviluppo Agricolo è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, non qualificabile come imprenditore agricolo e assoggettato alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001. Da ciò deriva l’inapplicabilità dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001. Il concetto di attività stagionale va inteso in senso rigoroso e l’elenco di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica; neppure la contrattazione collettiva può derogarvi. La legislazione speciale della Regione Sicilia (L.R. n. 4/2006) non è idonea a derogare alla disciplina nazionale.

La Corte censura la decisione territoriale per aver escluso che la stagionalità fosse requisito necessario e per aver ammesso deroghe fondate su ragioni oggettive. La ciclicità dell’attività agricola non consente eccezioni: i lavoratori adibiti stabilmente a mansioni rispondenti a esigenze permanenti devono essere assunti a tempo indeterminato. La Corte d’appello avrebbe dovuto accertare in concreto le mansioni effettivamente espletate, tenendo conto degli oneri probatori a carico del datore, relativi sia alla presenza della causale stagionale nel contratto sia alla riconducibilità delle prestazioni all’elenco normativo o contrattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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