Stagionalità agricola ed ente pubblico non economico: contratti a termine illegittimi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16313 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Ente di sviluppo agricolo è ente pubblico non economico e non può qualificarsi imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., con la conseguenza che ai contratti a tempo determinato da esso conclusi non si applica la disciplina degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. La deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi, prevista dagli artt. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, opera anche in agricoltura solo quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa. Il carattere stagionale e le prestazioni devono risultare dalla causale del contratto; sulle contestazioni del lavoratore il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte, con onere probatorio a carico del datore di lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato, ha agito davanti al Tribunale di Agrigento sostenendo di aver lavorato alle dipendenze dell’Ente di sviluppo agricolo sin dal 1984, con reiterazione illegittima di contratti a termine. Il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno per utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 458/2023, ha invece accolto l’appello dell’Ente, dichiarando la contumacia dell’appellato e ritenendo che la stagionalità costituisse ragione concorrente, ma non unica, idonea a derogare alla disciplina del lavoro a termine in agricoltura. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla validità della notifica dell’atto di appello al domicilio digitale dei procuratori, è infondato. La Corte ribadisce che è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco, e che in caso di pluralità di procuratori la rappresentanza tecnica opera verso ciascuno dei nominati, con richiamo alle Sezioni Unite n. 23620 del 2018 e alle Sezioni Unite n. 34260 del 2022.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte richiama la propria recente giurisprudenza, in particolare Cass. Sez. L n. 34561 del 2023, e ne conferma i principi: l’Ente di sviluppo agricolo è soggetto pubblico, non imprenditore agricolo, assoggettato al d.lgs. n. 165/2001, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 6634 del 2005 e n. 9970 del 1996.

Il concetto di attività stagionale va inteso in senso rigoroso: comprende solo le situazioni aziendali preordinate a un espletamento temporaneo, limitato a una stagione, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte. L’elenco delle attività stagionali del d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, e la contrattazione collettiva deve elencare in modo specifico le attività stagionali.

La decisione impugnata si è discostata da tali principi. Il richiamo all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 è errato, perché l’Ente non è datore di lavoro agricolo. Non è condivisibile l’esclusione della stagionalità quale requisito necessario, né l’idea che la ciclicità dell’attività agricola giustifichi proroghe e rinnovi oltre il triennio: i lavoratori adibiti stabilmente a esigenze permanenti devono essere dipendenti a tempo indeterminato.

Spettava alla Corte territoriale accertare in concreto le mansioni svolte, considerando gli oneri probatori del datore di lavoro sul riferimento alla stagionalità nel contratto, sul carattere delle prestazioni e sulla loro riconducibilità all’elenco del d.P.R. n. 1525/1963 o alla contrattazione collettiva. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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