Equa riparazione anche alla parte vittoriosa solo per difetto di legittimazione (Cass. civ. Sez. II n. 4599 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, compresa quella la cui pretesa sia stata rigettata per difetto di legittimazione attiva, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti e a cagionare, in caso di ritardo eccessivo, un disagio psicologico. L’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non è di per sé causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, occorrendo che di tale infondatezza la parte abbia avuto consapevolezza originaria o sopravvenuta prima che il processo superasse il termine di durata ragionevole. La contumacia costituisce comportamento valutabile ai fini dell’art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001, mentre il limite della posta in gioco opera secondo l’art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001.
Il Fatto
Due professionisti avevano proposto ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, iniziato nel 2005 davanti al tribunale e definito nel 2019 davanti alla Corte di cassazione. Il giudice designato aveva accolto la domanda. Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89 del 2001.
La Corte d’appello, in composizione collegiale, aveva accolto in parte l’opposizione, riducendo l’indennizzo liquidato a uno dei due ricorrenti e confermando quello riconosciuto all’altro. Avverso il decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dai controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la posizione del professionista la cui pretesa era stata respinta per difetto di legittimazione attiva. Il Ministero sostiene che, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva escluso la legittimazione, il termine semestrale per la proposizione del ricorso di equa riparazione dovesse ritenersi decorso e che comunque mancassero i presupposti di legge, essendo la decisione di primo grado intervenuta in tempi ragionevoli.
La Corte rigetta la censura. Richiamando le Sezioni Unite n. 585 del 2014, ricorda che hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento, compresa la parte rimasta contumace, non assumendo rilievo né l’esito della causa né le ragioni della mancata costituzione. Sul punto la Corte valorizza la Sez. 6-2 n. 665 del 2017 e la Sez. 2 n. 11662 del 2023: l’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non è di per sé ostativa, occorrendo che la parte ne abbia avuto consapevolezza originaria o sopravvenuta prima del superamento del termine ragionevole.
La Corte richiama inoltre la Sez. 6-2 n. 19938 del 2016, secondo cui, quando il processo sia articolato in vari gradi e fasi, occorre aver riguardo a tutto il suo svolgimento con valutazione sintetica e complessiva, altrimenti risultando inutile la previsione del termine massimo di durata ragionevole dell’intero giudizio. Nella specie la professionista era stata parte del procedimento presupposto anche nei gradi successivi al primo ed era quindi legittimata a dolersi dell’eccessiva durata dell’intero processo, a prescindere dal rigetto della sua pretesa per difetto di legittimazione attiva.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Le questioni sul calcolo della durata irragionevole implicano accertamenti in fatto non trattati nel decreto impugnato: il ricorrente avrebbe dovuto allegarne l’avvenuta deduzione in appello e indicare l’atto in cui vi aveva provveduto, onde consentire il controllo ex actis, secondo Sez. 2 n. 2038 del 2019 e Sez. L n. 20518 del 2008. La critica sul moltiplicatore è apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile se non superati i limiti massimi o minimi. Quanto all’assunto errore sul limite della posta in gioco, la somma riconosciuta a uno dei ricorrenti rappresenta un importo complessivo, comprensivo di interessi e accessori. La censura sulla differenza tra i due indennizzi è inammissibile perché nel giudizio di opposizione il quantum non era stato mai contestato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.