Lavoro a termine stagionale agricolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16612 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo, la deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi, prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, opera soltanto quando i contratti riguardino attività stagionali in senso stretto, ossia attività preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo limitato a una stagione. L’Ente Sviluppo Agricolo – ESA è ente pubblico non economico e non è qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., con la conseguenza che ai contratti da esso conclusi non si applicano gli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2015. Le prestazioni e il carattere stagionale devono risultare dalla causale dei contratti e, in caso di contestazione del lavoratore, il giudice è tenuto all’accertamento in concreto delle mansioni svolte, gravando sul datore di lavoro l’onere di provare la natura stagionale o strettamente complementare delle prestazioni. L’elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e insuscettibile di interpretazione analogica.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell’ESA, ente di sviluppo agricolo regionale, come operatore agricolo presso un centro di meccanizzazione, addetto a compiti di operaio agricolo, conduzione e manutenzione di macchine e automezzi. I rapporti a tempo determinato si sono succeduti dal 1989 fino al 2018, per un numero di giornate variabili da 101 a 213 all’anno.

Il lavoratore ha chiesto la condanna dell’Ente al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine, in violazione dei limiti temporali del d.lgs. n. 368/2001. Il Tribunale di Agrigento aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma, l’ha rigettata. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denuncia la nullità della notifica dell’atto d’appello per essere stata effettuata a uno solo dei procuratori costituiti in primo grado, è infondato. La Corte richiama il principio per cui, dopo l’introduzione del domicilio digitale, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale. Quanto alla pluralità di procuratori, la rappresentanza tecnica esplica i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato opera solo nei rapporti interni tra difensore e parte.

I motivi dal secondo al quarto sono esaminati congiuntamente e sono fondati. La Corte dà continuità a una nutrita serie di propri precedenti, richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dai quali emergono tre principi. Primo: l’ESA è ente pubblico non economico e non è imprenditore agricolo, sicché non gli si applicano le discipline derogatorie riservate ai datori di lavoro agricoli. Secondo: la deroga al limite dei trentasei mesi vale, anche in agricoltura, solo per le attività stagionali in senso stretto, essendo l’elenco del d.P.R. n. 1525/1963 tassativo e non estensibile per analogia. Terzo: non è di per sé stagionale l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo, come la custodia, la riparazione e la manutenzione degli impianti, che devono essere affidate a dipendenti a tempo indeterminato.

La Corte rileva che la decisione territoriale si è discostata da tali principi sotto più profili. Il richiamo all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 è errato, perché dettato per i datori di lavoro dell’agricoltura. Non è condivisibile l’affermazione secondo cui la stagionalità non sarebbe requisito necessario di legittimità, né quella che fonda deroghe su ragioni oggettive. Neppure la ciclicità naturale dell’attività agricola consente eccezioni, poiché i lavoratori adibiti stabilmente a mansioni rispondenti a esigenze permanenti devono essere assunti a tempo indeterminato.

La Corte afferma infine che sarebbe spettato al giudice del merito procedere all’accertamento in concreto delle mansioni esercitate, in ragione delle contestazioni del lavoratore, e valutare gli oneri probatori gravanti sull’Ente: la presenza, nel contratto, di un chiaro riferimento alla stagionalità e la riconducibilità delle prestazioni all’elenco del d.P.R. n. 1525/1963 o alla contrattazione collettiva. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono accolti, assorbito il quinto, rigettato il primo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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