Contratto a termine ESA stagionale con onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17522 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Ente Sviluppo Agricolo è ente pubblico non economico e non può qualificarsi imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 cod. civ.; ai contratti a tempo determinato da esso stipulati non è pertanto applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. Le deroghe al divieto di superamento del limite di trentasei mesi previste dagli artt. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 e 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 operano, anche in agricoltura, solo per le attività stagionali in senso stretto, individuate in modo tassativo dal d.P.R. n. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva. Non è stagionale, di per sé, l’attività idonea a perpetuarsi nel tempo e non dipendente dall’ordinaria scansione temporale delle incombenze agricole. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare la natura stagionale delle prestazioni; in caso di contestazione il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte.

Il Fatto

Un lavoratore aveva adito il Tribunale di Agrigento deducendo di aver prestato attività come operaio trattorista a tempo determinato, a partire dal 1988, in forza di contratti a termine reiterati in modo ritenuto illegittimo. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento del danno per utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato.

La Corte d’appello di Palermo, in contumacia dell’appellato, aveva invece accolto il gravame dell’ente datore di lavoro. Nel merito, la Corte territoriale aveva ritenuto che la stagionalità costituisse una ragione concorrente, ma non l’unica, idonea a giustificare la deroga alla disciplina sul lavoro a termine in agricoltura. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla notifica dell’atto di appello presso il domicilio digitale dei procuratori, è infondato. La Corte ribadisce che, dopo l’introduzione del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale, corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005. Irrilevante è che il domicilio fosse stato indicato ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.

I motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte richiama una nutrita serie di propri precedenti e ne enuncia i principi, ai quali intende dare continuità.

L’ente datore di lavoro è qualificato ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, non riconducibile all’imprenditore agricolo e assoggettato alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001. Da ciò deriva l’inapplicabilità della disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura.

Il concetto di attività stagionale va inteso in senso rigoroso: comprende solo le situazioni aziendali preordinate a un espletamento temporaneo, limitato a una stagione, aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte. L’elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica. Le previsioni della l.r. Sicilia n. 4/2006 non possono derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine.

La Corte territoriale si è discostata da tali principi. Non è corretto il richiamo all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, né l’affermazione secondo cui la ciclicità dell’attività agricola giustificherebbe proroghe o rinnovi oltre il triennio. Il giudice del merito avrebbe dovuto accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte, verificando la presenza di un chiaro riferimento alla stagionalità nel contratto e la riconducibilità delle prestazioni all’elenco normativo o alla contrattazione collettiva, secondo gli oneri probatori gravanti sul datore.

Il quinto motivo, sulle spese di lite, è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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