Mansioni superiori DSGA, la posizione economica non è assorbita dall’indennità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33697 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi incaricati delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi è regolato dall’art. 1, comma 45, legge n. 228/2012, disposizione speciale e derogatoria della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia retributiva. L’indennità differenziale va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, nel quale va inclusa la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento. Quest’ultima entra nel sottraendo e non può essere assorbita dall’indennità di funzioni superiori: diversamente si realizzerebbe una duplicazione in danno del dipendente, con azzeramento del compenso aggiuntivo.

Il Fatto

Alcuni assistenti amministrativi in servizio presso un istituto scolastico, assegnati a svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi, hanno agito per ottenere il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 69 del CCNL 1995 e della posizione economica connessa alla qualifica di inquadramento. Il Tribunale aveva accolto le domande.

La Corte d’Appello di Firenze, in riforma, ha applicato la sola disciplina dell’art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012, escludendo il contrasto con l’art. 36 Cost. e ritenendo che la posizione economica fosse destinata a essere riassorbita nel trattamento della qualifica superiore. I dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 69 del CCNL 1995, sostenendosi l’illegittimità costituzionale della disciplina del 2012 perché il differenziale finirebbe per annullarsi nell’ipotesi di assistente con lunga anzianità. Il motivo presenta profili di inammissibilità, non confrontandosi pienamente con il decisum, ed è per il resto infondato alla luce di Cass. n. 15198/2024, cui il Collegio intende conformarsi.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il comma 44 richiama le disposizioni della legge n. 549/1995; il comma 45 prevede che la liquidazione avvenga ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, “in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato”.

Si tratta di disposizione speciale, che deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva. La norma sopravvenuta lascia immutato il minuendo, ma modifica il sottraendo rispetto alla previsione contrattuale, valorizzando l’intero trattamento goduto dall’assistente. Ne deriva che l’indennità è destinata a ridursi con l’aumentare dell’anzianità e può azzerarsi oltre i ventuno anni di servizio.

Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 71/2021, ha già ritenuto non irragionevole una retribuzione aggiuntiva via via decrescente per il dipendente più anziano, la cui maggior esperienza è già remunerata dalla progressione economica, richiamando le sentenze n. 115 del 2003 e n. 273 del 1997. L’incostituzionalità ha riguardato solo i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della norma.

Su queste basi il secondo motivo è fondato. Ai fini della quantificazione dell’indennità occorre tener conto dell’intero trattamento goduto, includendovi la posizione economica acquisita. Il differenziale non può essere comprensivo della stessa, che va liquidata in aggiunta allo stipendio tabellare e all’indennità. Il primo motivo è rigettato; la sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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