Sospensione cautelare del dipendente pubblico e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12146 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato i provvedimenti di gestione del rapporto di lavoro hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione va parametrato alla natura dell’atto e ai principi di correttezza e buona fede, senza che trovi applicazione l’art. 3 della legge n. 241/1990. In tema di sospensione cautelare facoltativa del dipendente rinviato a giudizio, l’art. 70, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Agenzie fiscali 2002-2005 non impone una specifica motivazione, ma richiede unicamente che il rinvio a giudizio riguardi illeciti penali strettamente connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro. Una volta esclusa la pretestuosità e l’evidente infondatezza della notizia di reato, la valutazione dell’amministrazione si concentra sulla gravità dei fatti ascritti e sulla loro attinenza al rapporto, con motivazione che può essere anche implicita nella gravità del reato, nella posizione di impiego ricoperta e nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio.
Il Fatto
Un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, inquadrato nella terza area retributiva e addetto all’attività ispettiva, era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 110 e 640, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen., per avere indotto i gestori di due ristoranti a rilasciare fatture di modesto importo, facendo così conseguire alla Pubblica Amministrazione un rimborso per spese mai sostenute. A seguito del rinvio a giudizio il dipendente era stato sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 3, del c.c.n.l. 2002-2005 Comparto Agenzie fiscali.
Il dipendente aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale, che respingeva la domanda ritenendo sufficienti il rinvio a giudizio e l’attinenza dei fatti all’attività lavorativa. La Corte d’appello confermava, escludendo la necessità di una motivazione ulteriore rispetto al richiamo del rinvio a giudizio, all’attinenza dei fatti e al nocumento per l’immagine dell’amministrazione. Il lavoratore ricorreva quindi in cassazione, dolendosi della carenza di motivazione del provvedimento di sospensione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla premessa che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto sono espressione di poteri propri del datore di lavoro privato e hanno natura privatistica. Ne deriva la inapplicabilità dell’art. 3 della legge n. 241/1990, poiché l’obbligo motivazionale va calibrato sulla natura dell’atto, sui suoi effetti e sui principi di correttezza e buona fede, come già affermato da Cass. n. 24122 del 2022.
Quanto ai presupposti applicativi, l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 non ne offre una regolamentazione specifica, limitandosi a consentire la sospensione cautelare. Essi vanno pertanto rinvenuti aliunde, nelle norme speciali o nella contrattazione collettiva, alla quale l’art. 40 del medesimo decreto rinvia (v. Cass. n. 29683 del 2024). Se la contrattazione non richiede una specifica motivazione ma solo la sussistenza di determinati presupposti, la sospensione non è automatica, poiché presuppone pur sempre il verificarsi delle condizioni richieste.
La Corte richiama poi la propria giurisprudenza (Cass. n. 11988 del 2016) secondo cui la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non disciplinare, non richiede il previo contraddittorio e trova la sua ratio nella necessità di tutelare la credibilità dell’amministrazione presso il pubblico, come affermato dalla Corte cost. n. 206/1999. L’esigenza cautelare sorge per la sola pendenza dell’accusa e prescinde dalla valutazione degli indizi di colpevolezza, riservata al giudice penale: una volta esclusa la pretestuosità della notizia di reato, la valutazione dell’amministrazione riguarda unicamente la gravità dei fatti e la loro attinenza al rapporto di lavoro.
Tale principio è applicabile anche all’art. 70, comma 3, del c.c.n.l. Agenzie fiscali 2002-2005, che del pari pone come unica condizione per l’esercizio del potere discrezionale che il rinvio a giudizio riguardi illeciti penali strettamente connessi al rapporto. Non si ravvisa pertanto la denunciata violazione, poiché l’amministrazione ha motivato richiamando il decreto di rinvio a giudizio, i delitti contestati, la loro particolare gravità e l’attinenza al rapporto, oltre al nocumento derivante dal rientro in servizio del dipendente.
La Corte richiama infine la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 194 del 2014; Cons. Stato n. 8145 del 2023), secondo cui la valutazione sulla sospensione cautelare facoltativa è tipica manifestazione del potere discrezionale, sindacabile solo se manifestamente irragionevole, e l’ipotesi accusatoria di reati che costituiscono infedele adempimento dei doveri è sufficiente a sorreggere il provvedimento. Quanto alla produzione della sentenza penale di assoluzione, ne è dichiarata l’inammissibilità, poiché invocata unicamente per dimostrare la sussistenza dei fatti e non come regula iuris, con conseguente estraneità all’art. 372 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 22376 del 2017). Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.