Illegittimo il contributo di solidarietà delle Casse professionali sui trattamenti già liquidati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2676 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, come la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta, quale il contributo di solidarietà, su un trattamento già determinato in base ai criteri applicabili. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il contributo di solidarietà dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non si applica qualora l’ente abbia adottato misure di riequilibrio, ancorché successivamente dichiarate illegittime, non potendo configurarsi una situazione di inerzia. Il diritto alla riliquidazione della pensione per effetto dell’illegittima trattenuta è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale di cui all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda le mere riliquidazioni.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugnava la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva dichiarato illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico del contribuente, condannando l’ente a riliquidare la quota pensionistica per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 2003 secondo i criteri di calcolo di cui alla legge n. 335/1995 antecedenti al Regolamento del 14 luglio 2004, oltre al pagamento dei ratei arretrati nei limiti della prescrizione decennale.
La Cassa proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, deducendo la violazione di plurime disposizioni normative e la nullità della sentenza per omessa pronuncia. Il controricorrente si costituiva tardivamente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la tardività e conseguente inammissibilità della costituzione del controricorrente, depositata oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022.
Nel merito, la Corte ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, espresso già da Cass. n. 25212/2009 e proseguito da numerose pronunce, secondo cui le Casse professionali non possono introdurre, sia pure per finalità di equilibrio di bilancio, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, poiché tale misura non costituisce un criterio di calcolo della pensione ma un prelievo patrimoniale che, ai sensi dell’art. 23 Cost., può essere imposto solo dal legislatore. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, che ha qualificato l’analogo prelievo come prestazione patrimoniale imposta per legge.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità del contributo di solidarietà dell’1% per gli anni 2012-2013 previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, rilevando che tale contributo è ancorato a due presupposti alternativi: la mancata adozione da parte dell’ente, entro il 30 settembre 2012, di misure di riequilibrio, ovvero il parere negativo dei Ministeri vigilanti. La Corte ha precisato che l’ipotesi di provvedimenti adottati ma dichiarati illegittimi non può essere equiparata alla situazione di inerzia richiesta dalla norma, tanto più che la Cassa aveva espressamente escluso la propria inattività sia nei gradi di merito sia nel ricorso.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., non operando la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., che richiede la liquidità ed esigibilità del credito. La Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, trattandosi nella specie di indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima e non di mera riliquidazione della pensione.
Infine, la Corte ha rigettato il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata non era affetta da omessa pronuncia, avendo implicitamente rigettato il motivo di appello concernente l’art. 10, comma 8, del Regolamento. La Corte ha precisato che, trattandosi di una questione di diritto, l’eventuale mancanza di motivazione è irrilevante ai fini della cassazione, potendo la Corte stessa correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. Ha quindi ribadito che, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, senza applicazione delle modifiche in peius introdotte da atti degli enti.
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Nota della Redazione
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