Contratti a termine e progetti occupazionali non integrano la causale (Cass. civ. Sez. V n. 15960 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la riconducibilità dei contratti a termine ai progetti occupazionali adottati sulla base della legge della Regione Sardegna n. 11 del 1988, art. 94, non integra di per sé la causale temporanea richiesta dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla normativa statale vigente ratione temporis. L’incentivo all’occupazione non costituisce ragione oggettiva idonea a sottrarre i rapporti all’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, né a escludere l’applicazione delle tutele contro la reiterazione abusiva. La verifica della causa giustificativa va condotta in concreto, con onere probatorio a carico del datore, poiché il ricorso al termine è eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato. Sono irrilevanti il rispetto delle procedure di selezione e la stipula di contratti di natura privatistica.

Il Fatto

Quattro lavoratori avevano prestato servizio presso un ente locale in forza di numerosi contratti a tempo determinato stipulati, con l’espressa denominazione “ex L.R. 11/88 art. 94”, nell’arco di periodi compresi tra circa quattro e oltre venti anni, con mansioni di bidello, autista, operaio e manutentore. Chiedevano al giudice del lavoro la declaratoria della nullità del termine, la conversione dei rapporti a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.

Il Tribunale di primo grado e, in sede di rinvio, la Corte d’Appello avevano dichiarato la nullità dei termini, negato la conversione per il divieto dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e riconosciuto un ristoro commissurato a dodici e otto mensilità. Il Comune ricorreva per cassazione; i lavoratori proponevano ricorso incidentale, in particolare sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalle ordinanze rescindenti che avevano già enunciato i principi applicabili. L’art. 94 della legge regionale n. 11 del 1988 va letto in coerenza con l’art. 117 della Costituzione e con il diritto dell’Unione: l’adozione dei progetti deve rispettare la regola di causalità e temporaneità delle esigenze. Il fine di incentivo all’occupazione non è ragione oggettiva ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, perché la medesima finalità sarebbe perseguita in modo più incisivo da rapporti a tempo indeterminato.

Nel caso concreto la sola giustificazione inserita nei contratti era il rinvio alla legge regionale e alla finalizzazione occupazionale. La Corte esclude che si verta in ipotesi di formazione professionale o di inserimento lavorativo idonei a sottrarre i rapporti all’Accordo Quadro; il disagio sociale alleviato e la pubblica utilità delle opere sono profili inconferenti, e discorrere di scopi formativi rispetto a contratti reiterati per anni è contraddittorio.

La sentenza impugnata aveva accertato che le causali erano prive dei connotati di temporaneità, riguardando servizi istituzionali come il trasporto scolastico, le manutenzioni e la cura del verde pubblico, espressione di esigenze stabili dell’amministrazione. La Corte ribadisce che, data la natura eccezionale del termine, grava sul datore l’onere di specificare la causale e di provarne la legittimità. Il Comune, però, si era limitato a formule generiche, senza indicare le opere o i servizi concretamente temporanei.

Di qui il rigetto dei primi tre motivi del ricorso principale. Quanto al quarto, in assenza di una causale giustificativa e della successiva reiterazione per analoghe esigenze, non si può configurare alcuna ragione obiettiva correlata all’occupazione.

Sul ricorso incidentale, la Corte conferma l’indirizzo secondo cui le spese del giudizio di rinvio vanno liquidate secondo la soccombenza riferita all’esito globale del processo. Quanto agli aumenti e alle riduzioni per difesa di più parti, la determinazione entro i minimi e massimi di tariffa non è sindacabile in cassazione; resta ferma l’inderogabilità dei minimi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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