Reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15959 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, la legittimità del termine apposto ai contratti di lavoro non può discendere dalla sola astratta riconducibilità dei rapporti a progetti occupazionali previsti da legge regionale. L’incentivo all’occupazione non costituisce ragione oggettiva idonea a escludere, ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l’applicazione delle tutele avverso la reiterazione abusiva dei contratti a termine. Grava sul datore di lavoro l’onere di specificare e provare in concreto la causale temporanea delle assunzioni, non essendo sufficiente il mero rinvio alla procedura di selezione o alla natura privatistica del contratto. In tema di spese, il giudice del rinvio applica il principio di soccombenza all’esito globale del processo; la liquidazione dei compensi entro i minimi e i massimi di tariffa non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, assunti dal Comune di Sassari con plurimi contratti a tempo determinato recanti la dicitura “ex L.R. 11/88 art. 94”, avevano chiesto al giudice del lavoro la declaratoria di nullità del termine e il riconoscimento del diritto alla conversione in rapporti a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001, riconoscendo un risarcimento commisurato a un numero variabile di mensilità, ma negando la conversione per il divieto di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in sede di rinvio aveva confermato tale esito, ribadendo che la finalizzazione dei rapporti a progetti finanziati dalla Regione Sardegna non integrava una ragione oggettiva idonea a escludere l’applicazione delle tutele eurounitarie, avendo anzi i contratti soddisfatto esigenze non transitorie dell’ente. Da qui il ricorso del Comune e quello successivo dei lavoratori.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi del ricorso del Comune, incentrati sulla violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata ottemperanza ai principi delle ordinanze rescindenti, sull’omesso esame di un fatto decisivo e sulla pretesa inapplicabilità della Direttiva 1999/70/CE perché i rapporti rientravano in programmi specifici di formazione e inserimento lavorativo.
Il Collegio, richiamate le pronunce rescindenti e la giurisprudenza eurounitaria, ha ribadito che la legge regionale va letta in coerenza con la regola di causalità e temporaneità imposta dalla normativa statale. La verifica della sussistenza di una causale legittima deve avvenire in concreto, non per la sola riconducibilità astratta dei contratti ai progetti regionali. L’incentivo all’occupazione non è ragione oggettiva rilevante: le finalità di politica sociale possono essere valorizzate solo se perseguite nel rispetto delle regole interne, ben potendo essere assicurate mediante rapporti a tempo indeterminato.
Quanto alla lamentata esclusione dall’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva accertato come unica giustificazione inserita nei contratti il richiamo alla legge regionale e la mera finalizzazione all’occupazione. Nessuna prova di scopi formativi era stata offerta e lo stesso ricorso del Comune faceva leva sull’esigenza di alleviare lo stato di disagio di soggetti disoccupati, circostanza diversa dalla formazione. Il riferimento a scopi formativi per contratti reiterati nel corso di più anni è stato giudicato manifestamente contraddittorio.
La Corte ha poi ribadito che, stante la natura eccezionale del rapporto a termine, è a carico del datore l’onere non solo di specificare la causale, ma anche di provarne la legittimità. Nella specie il Comune si era limitato a richiami generici, senza indicare quali fossero le opere o i servizi effettivamente temporanei. Irrilevanti sono risultati i riferimenti al rispetto delle selezioni, alla stipula di contratti privatistici e all’assenza di ragioni sostitutive. Il ricorso principale è stato quindi rigettato.
La Corte ha poi disatteso i motivi del ricorso incidentale dei lavoratori in tema di spese. Il giudice del rinvio deve applicare il principio di soccombenza all’esito globale del processo, non ai singoli gradi. La liquidazione dei compensi entro i minimi e i massimi di tariffa non è sindacabile in cassazione, mentre la motivazione diviene doverosa solo per scostamenti ulteriori. Anche gli aumenti e le riduzioni legati alla difesa di una pluralità di parti non sono censurabili, salvo violazione dei limiti di tariffa.
Nota della Redazione
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