Prescrizione successiva all’avviso di addebito rilevabile nell’opposizione all’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8836 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione, anche senza specifica indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio, poiché, una volta sollevata la questione dell’estinzione del diritto per il protrarsi dell’inattività del titolare, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice. Questi ha il potere di valutare d’ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale, mentre la determinazione della durata si configura come quaestio iuris. In sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta avverso l’estratto di ruolo, passata in giudicato l’affermazione di ammissibilità dell’opposizione, è rilevabile la prescrizione maturata dopo la notifica dell’avviso di addebito, non operando più la decadenza di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo, il cui atto presupposto era un avviso di addebito per contributi previdenziali. La Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava ammissibile l’opposizione ma la respingeva nel merito, ritenendo l’avviso di addebito regolarmente notificato e la prescrizione non maturata nel periodo tra la scadenza del pagamento e la notifica dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, intimamente connessi, e li ritiene fondati. Il giudice di merito aveva errato limitando l’esame alla sola prescrizione originaria, antecedente all’opposizione, senza considerare quella sopravvenuta alla notifica dell’avviso di addebito, sulla quale il ricorrente aveva insistito deducendo il decorso di oltre un quinquennio dalla notifica dell’avviso all’estratto di ruolo.
La Corte ricorda che l’eccezione di prescrizione sollevata senza specifica indicazione del dies a quo non è generica: devolve al giudice l’intera fattispecie estintiva, con il potere di valutare d’ufficio il termine iniziale, essendo la durata una quaestio iuris (da ultimo, Cass. n. 23352/2025).
Quanto all’opposizione all’estratto di ruolo, passata in giudicato l’affermazione di ammissibilità, il giudice richiama il precedente per cui in tale sede è ammesso il rilievo della prescrizione maturata dopo la notifica dell’avviso di addebito. Non opera più, infatti, la decadenza dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, trattandosi di ordinaria opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. n. 29294/2019).
La sentenza impugnata, avendo omesso l’esame della prescrizione sopravvenuta, viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per l’accertamento della maturazione della prescrizione e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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