Contratto a progetto privo di specifico progetto e conversione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21517 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012, richiede la riconducibilità dell’attività a un progetto o programma specifico, il cui contenuto, pur non dovendo essere eccezionale o diverso rispetto all’ordinaria attività di impresa, sia suscettibile di valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile e sia dettagliatamente articolato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato. La mancanza originaria di uno specifico progetto determina ope legis l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio, senza che la legge n. 92/2012 introduca alcun profilo di retroattività normativa. La valutazione dei presupposti e dei contenuti del contratto integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La declaratoria contrattuale di settimo livello può essere integrata, in via alternativa, dallo svolgimento di funzioni specialistiche di elevato contenuto professionale.

Il Fatto

Una società affidava a un collaboratore quattro contratti a progetto, il primo dei quali stipulato nel marzo 2009. Il lavoratore adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del rapporto e la declaratoria di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava la nullità del primo contratto e riconosceva il rapporto subordinato a tempo indeterminato dal marzo 2009, con diritto alla riammissione in servizio nel settimo livello del CCNL di riferimento e condanna della società al risarcimento del danno. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società, che proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal lavoratore con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi e degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato alla fattispecie il testo normativo introdotto dalla legge n. 92/2012, valido solo per i contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012. La società contestava inoltre il difetto originario di causa del contratto e l’omesso esame di fatti decisivi.

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Sul piano processuale ha rilevato la violazione del principio di specificità del ricorso, per la promiscua ed eterogenea deduzione di vizi di fatto e di diritto, e l’inammissibilità della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di una doppia conforme di merito, senza indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Nel merito la Corte ha ribadito che la definizione legale di contratto a progetto era fornita dall’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, abrogato dall’art. 52 d.lgs. n. 81/2015: per la configurazione della fattispecie occorreva la riconducibilità dell’attività a uno o più progetti o programmi specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Lo specifico progetto doveva consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale.

La Corte ha confermato la statuizione territoriale, conforme ai precedenti di legittimità richiamati (Cass. n. 24379/2017 e Cass. n. 5418/2019): il progetto, pur non dovendo essere eccezionale, doveva essere suscettibile di valutazione distinta da una prassi ripetuta e prevedibile. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che il contratto deduceva generiche mansioni funzionali all’obiettivo aziendale, coincidenti con l’attività ordinaria della società.

Quanto alla sanzione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003, la Corte ha ribadito che dalla mancanza originaria di uno specifico progetto consegue sempre ope legis l’accertamento del rapporto subordinato fin dall’inizio, restando irrilevante la natura autonoma dei rapporti emersa dall’istruttoria (Cass. n. 12820/2016). Il secondo motivo, sull’inquadramento nel settimo livello, è stato dichiarato infondato: la declaratoria contrattuale ammette, in via alternativa, lo svolgimento di funzioni direttive o di funzioni specialistiche, sicché la censura fondata sull’asserita necessità congiunta dei requisiti è errata. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *