Tempi tuta e passaggio consegne sempre retribuibili come orario di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20787 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I tempi di vestizione e svestizione della divisa e i tempi di passaggio consegne integrano a tutti gli effetti orario di lavoro e danno diritto alla retribuzione. Il diritto alla remunerazione di tali tempi, per il personale infermieristico, discende dalla normativa primaria e sovranazionale in materia di orario di lavoro e prescinde dall’esistenza di una contrattazione collettiva che li disciplini. Non è pertanto illegittima una regolazione unitaria a forfait dei due tempi, contigui e reciprocamente interferenti, purché la misura non sia manifestamente inadeguata. L’accertamento del diritto non dipende dall’assetto astratto degli obblighi, ma da quanto in concreto accaduto: se i tempi preparatori non sono stati ricompresi e remunerati nell’orario, essi vanno retribuiti anche per il personale non turnista.
Il Fatto
Alcuni infermieri dipendenti di una ASL hanno agito in giudizio per ottenere la retribuzione dei c.d. tempi tuta, cioè del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, e del tempo di passaggio consegne tra un turno e l’altro. La domanda è stata accolta in primo grado per taluni ricorrenti e rigettata per altri.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, ha riconosciuto il diritto solo per gli infermieri addetti a servizi di continuità assistenziale o a turni H12, liquidando quindici minuti complessivi desunti da due regolamenti aziendali del 2011 e del 2012, e ha respinto integralmente la pretesa degli altri dipendenti. La sentenza è stata impugnata in Cassazione con ricorso articolato in più motivi, che investono la qualificazione dei tempi come orario di lavoro, la misura del dovuto e il trattamento riservato al personale non turnista.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio consolidato: i tempi di vestizione e svestizione sono imposti da esigenze di igiene e sicurezza e ricadono quindi nell’orario di lavoro da remunerare (v. Cass. 24 maggio 2018, n. 12935). Analogamente, il passaggio consegne è espressione della regola della continuità assistenziale e va considerato di per sé meritevole di ricompensa economica (v. Cass. 22 novembre 2017, n. 27799).
La definizione di orario di lavoro recepita dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, comma 2, lett. a), secondo cui è tale qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni, è sovrapponibile a quella delle direttive europee. Non è quindi legittimo un sistema di rilevazione che lasci fuori i tempi tuta e i tempi di passaggio consegne.
Sul piano della misura, la Corte ammette che i due tempi possano essere regolati unitariamente a forfait, trattandosi di attività contigue e misurabili solo per approssimazione, purché la liquidazione non sia manifestamente inadeguata. La Corte d’Appello non ha quindi errato nel ricondurre i quindici minuti “in uscita” previsti dai regolamenti aziendali all’intera fase preparatoria, valorizzando anche la successiva contrattazione collettiva che ha esplicitamente ricompreso vestizione, svestizione e passaggio consegne. La scelta interpretativa, pur andando oltre il dato letterale, non è irrazionale e attiene al merito.
Quanto al personale non turnista, invece, il ragionamento della Corte territoriale non è condiviso. Ciò che rileva non è l’assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto accaduto: se i tempi di vestizione e svestizione non sono stati remunerati, essi vanno retribuiti a prescindere dallo svolgimento per turni e dalla loro sommatoria con i tempi di passaggio consegne. L’obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro era pacifico anche per tali addetti.
Da qui l’accoglimento del ricorso per la posizione dei dipendenti nei cui riguardi vi era stato rigetto integrale, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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