Contratto di allotment e obbligo di pagamento dei servizi alberghieri (Cass. civ. Sez. II n. 12374 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di prenotazione alberghiera noto come contratto di allotment, la clausola che riserva all’intermediario il diritto di concludere il contratto di alloggio in nome proprio e di subaffittare il contingente di camere agli organizzatori di viaggio comporta l’assunzione dell’obbligo di pagare direttamente le prestazioni alberghiere fornite nei limiti del contingente e ai prezzi pattuiti. L’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e la sua valutazione è censurabile in cassazione solo se la parte specifica i canoni ermeneutici concretamente violati, non potendosi risolvere la censura nella mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta e quella accolta nella sentenza impugnata.
Il Fatto
Una struttura alberghiera ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento di servizi di ospitalità resi nella stagione estiva 2015. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo di avere concluso l’accordo in qualità di intermediaria degli organizzatori di viaggio, ai quali soltanto sarebbe spettato il corrispettivo, e ha chiesto il riconoscimento della propria provvigione.
Il Tribunale ha revocato il decreto ma ha condannato la società opponente al pagamento della somma, accertando che il contratto era stato stipulato in nome proprio. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione principale e accolto quella incidentale dell’albergatore, condannando la società anche alle spese del procedimento monitorio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto le eccezioni di improcedibilità del ricorso. Quanto al deposito della copia autentica della sentenza impugnata, l’indicazione di un numero errato nell’elenco dei documenti è stato qualificato come mero errore materiale privo di conseguenze, risultando dal ricorso e dal fascicolo la sentenza effettivamente impugnata. Quanto alla traduzione in lingua italiana della sentenza redatta in tedesco, la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 25 d.P.R. n. 574/1988 per l’incombente d’ufficio, non essendo sorte contestazioni sulla traduzione asseverata e imponendo il diritto a una ragionevole durata del processo di evitare attività processuali non necessarie.
Sul primo e sul secondo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ricostruito il contenuto dell’accordo del 16-6-2014 come interpretato dal giudice di appello. La sentenza impugnata aveva ritenuto che la società ricorrente si fosse riservata di concludere il contratto di alloggio in nome proprio e di subaffittare il contingente di camere, assumendo così l’obbligo di pagare direttamente le fatture alberghiere. Questa conclusione era stata desunta non solo dall’art. 1 dell’accordo, ma anche dall’art. 12, che escludeva qualsiasi responsabilità solidale di altri organizzatori di viaggio e riconosceva alla società il diritto di compensare le proprie pretese con quelle della controparte.
La Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che la parte che ne denuncia un errore in cassazione deve specificare i canoni ermeneutici violati, non potendo la censura risolversi nella contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta. Nella specie la ricorrente non aveva indicato i canoni violati, limitandosi a sostenere la macchinosità del meccanismo contrattuale e a lamentare la mancata ammissione di testimonianze, alle quali non sarebbe stato comunque possibile devolvere l’interpretazione del contratto.
La Corte ha poi escluso le violazioni degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. Il mancato deposito dei contratti scritti di pernottamento era stato ritenuto irrilevante, risultando incontestato che i servizi erano stati forniti per l’importo di Euro 120.354,55 e parzialmente pagati. Di fronte alle previsioni dell’accordo, l’albergatore aveva soltanto l’onere di dimostrare di avere eseguito le prestazioni, onere assolto senza doglianze sul punto. Il contratto di alloggio non costituiva dunque un accordo tra parti diverse, ma il meccanismo esecutivo del contratto di allotment stesso.
Sul terzo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omissione di pronuncia, ravvisabile solo in caso di mancata decisione su un capo di domanda. La sentenza d’appello aveva dato atto del motivo relativo alla condotta contraria a buona fede e, respingendo l’impugnazione, ne aveva implicitamente escluso la fondatezza, senza necessità di autonoma trattazione. Non era configurabile neppure l’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna per lite temeraria, essendo stata accolta la domanda della controparte. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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