Inammissibile il secondo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della S.C. (Cass. civ. Sez. II n. 21308 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione non sono a loro volta ricorribili per cassazione per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., ma sono unicamente impugnabili per revocazione e per opposizione di terzo, nei limiti di cui agli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. che, riproponendo le medesime doglianze già rigettate, denunci violazioni di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. senza integrarsi in un mezzo di impugnazione tipico. La proposizione di un mezzo di impugnazione del tutto estraneo al sistema giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del quarto comma dell’art. 385 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 23254/2021, con cui la Corte aveva rigettato il ricorso principale della stessa ricorrente, accolto quello incidentale del condominio, cassato la sentenza d’appello in relazione alle censure accolte e rinviato la causa alla corte di appello.
Resiste con controricorso il condominio, che eccepisce anzitutto l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo ipotizzabile il ricorso straordinario avverso le pronunzie della Suprema Corte e non trattandosi di revocazione. Il ricorso è articolato in tre motivi, che ripropongono le censure già esaminate e rigettate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1130, 1131, 1136, 1137, 1138, 1325, 1709, 1720 e 2233 cod. civ., dell’art. 5, lett. a, del regolamento condominiale e degli artt. 18, 19 e 26 del d.P.R. n. 645/1994, censurando la riconosciuta legittimità di un acconto a titolo di compenso straordinario all’amministratore del condominio. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 cod. civ., sostenendo la nullità o quantomeno l’annullabilità delle delibere assembleari che derogano ai criteri di ripartizione delle spese. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 89 e 96 cod. proc. civ. e 2059 cod. civ.
La Corte rileva che il ricorso è inammissibile, trattandosi di un secondo ricorso per cassazione avente ad oggetto le medesime doglianze già rigettate con l’ordinanza n. 23254/2021. Il principio applicato è netto: le sentenze e le ordinanze della stessa Corte non sono a loro volta ricorribili in cassazione per i motivi dell’art. 360 cod. proc. civ., ma sono unicamente impugnabili per revocazione e per opposizione di terzo, nei limiti degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.
Il ricorso in esame non è qualificabile come revocazione, poiché denuncia violazioni di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonostante quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoria. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che è stato proposto un mezzo di impugnazione del tutto estraneo al sistema previsto dal legislatore, il Collegio condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata ai sensi del quarto comma dell’art. 385 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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