Contratto a termine RAI per pluralità di programmi: necessaria la specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2413 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assunzione a termine di dipendenti RAI, la previsione collettiva che consente l’apposizione del termine “per un programma od una pluralità di specifici programmi” distingue due ipotesi autonome, che non possono essere assimilate. Quando il contratto ha ad oggetto un unico programma è richiesta la sola unicità dello stesso; quando invece ha ad oggetto una pluralità di programmi è necessario il requisito della specificità, che non può ritenersi soddisfatto mediante la mera indicazione del titolo di ciascun programma. Occorre l’indicazione degli elementi che qualificano il vincolo di necessità diretta tra il contributo professionale, tecnico o artistico del lavoratore assunto e le caratteristiche del programma cui ha collaborato. La mancata verifica di tale requisito integra violazione dei canoni ermeneutici e impone la cassazione con rinvio.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto domanda nei confronti della società volta alla declaratoria di illegittimità di tre contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo. I primi due erano stati stipulati in applicazione del CCL RAI dell’8 giugno 2000, concordato ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, ed avevano ad oggetto due programmi ciascuno; il terzo era stato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, per ragioni di carattere produttivo legate alla realizzazione di due programmi della stagione televisiva.

La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, aveva rigettato le domande. Il giudice del gravame aveva richiamato la sentenza rescindente di questa Corte, secondo cui l’interpretazione della specificità ai sensi della legge n. 230 del 1962 non era meccanicamente riproponibile dopo le modifiche della legge n. 56 del 1987 e degli accordi sindacali, e aveva ritenuto la causale sufficientemente specifica perché erano indicati i programmi e la stagione televisiva. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, perché una delle censure era incentrata sull’errata interpretazione del contratto aziendale per violazione dei canoni ermeneutici di legge, in contrasto con l’interpretazione ritenuta conforme dalla stessa Corte nella sentenza rescindente.

Nel merito il motivo è fondato. Il giudice del gravame, facendo propria la motivazione della Cassazione sul punto, aveva implicitamente escluso la rilevanza del requisito della specificità del programma. In tal modo ha fornito una lettura errata, avuto riguardo al dato letterale, della norma collettiva di riferimento, ossia l’art. 4 del CCL RAI dell’8 giugno 2000, che prevede l’applicabilità del termine “per un programma od una pluralità di specifici programmi”.

Poiché nel caso veniva in considerazione la seconda ipotesi, quella relativa a una pluralità di programmi, il requisito della specificità è da ritenersi necessario. Il passo motivazionale richiamato nella sentenza impugnata era riferito solo alla prima ipotesi, essendo oggetto del giudizio rescindente il primo contratto della serie, concernente un unico programma, ancorché articolato in più puntate.

La Corte richiama il principio già espresso nella sentenza rescindente con riferimento al CCL del 1997, valevole anche per il successivo CCL del 2000, secondo cui quando il programma è unico deve ritenersi legittima l’apposizione del termine senza ulteriori requisiti, mentre in caso di pluralità di programmi è richiesta la specificità. In tale seconda ipotesi non è sufficiente la mera indicazione del titolo di ciascun programma, essendo necessaria l’indicazione degli elementi che qualificano il vincolo di necessità diretta tra il contributo professionale del lavoratore e le caratteristiche del programma, secondo il principio espresso anche da Cass. n. 1841 del 2016.

Il motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri due e del motivo di ricorso incidentale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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