Committente custode dei luoghi e responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 21307 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il committente di un’opera pubblica non perde la custodia dei luoghi per effetto della consegna all’appaltatore, poiché quella consegna non equivale a un trasferimento del ruolo di custode verso i terzi. Il committente risponde quindi ex art. 2051 cod. civ. dei danni arrecati a terzi dall’esecuzione dell’opera, salvo che provi il caso fortuito, che non coincide automaticamente con l’inadempimento dell’appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali. È legittima, inoltre, la qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice del merito in base alla norma applicabile, quando non comporti l’accertamento di fatti nuovi rispetto alle allegazioni di causa. In sede di legittimità resta invece inammissibile la doglianza sulla quantificazione del danno che si risolva in una critica all’apprezzamento della consulenza tecnica.

Il Fatto

Un ente comunale ha commissionato nel 2009 opere di messa in sicurezza di un abitato. I proprietari di alcuni terreni vitati hanno agito in giudizio, davanti al Tribunale, deducendo che quegli interventi avevano provocato instabilità idrogeologica, fenomeni franosi e danni alle coltivazioni. Il primo giudice, espletata una consulenza tecnica geologica e idraulica, ha riconosciuto la responsabilità dell’ente ex art. 2051 cod. civ. e lo ha condannato al risarcimento e alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza.

La Corte d’appello, su gravame dell’ente, ha respinto le eccezioni di incompetenza e di nullità della sentenza per pretesa violazione del contraddittorio, ha escluso il concorso colposo degli attori e, a esito di rinnovata c.t.u., ha condannato l’ente al pagamento di una somma risarcitoria. L’ente ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, involgenti la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 2051 cod. civ. Sotto un primo profilo le censure sono inammissibili, perché, pur formalmente prospettando una violazione di legge, mirano a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio: esito estraneo al sindacato di legittimità consentito dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Nel merito, la Corte ribadisce che la domanda di accertamento della responsabilità da custodia deve ritenersi diversa e nuova, e come tale inammissibile in appello, soltanto quando implichi fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati in primo grado. Quando invece l’attore ha riferito causalmente il danno direttamente al fatto della cosa, l’invocazione dell’art. 2051 cod. civ. si risolve in una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice di appello, purché non leda il diritto di difesa. Il giudice è libero di qualificare la domanda secondo le norme applicabili alla fattispecie, delineata dalle allegazioni in fatto.

La Corte conferma poi l’accertamento del rapporto di custodia in capo all’ente. Secondo l’orientamento consolidato, la conclusione di un appalto non comporta la perdita della custodia da parte del committente: la consegna dell’immobile all’appaltatore non equivale a un trasferimento del ruolo di custode verso i terzi, poiché simile evenienza integrerebbe un esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi non è parte del negozio. Il committente resta quindi responsabile ex art. 2051 cod. civ. dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera, salvo provare il caso fortuito, che può coincidere con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il controllo esercitato.

Il terzo motivo, relativo agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sulla errata quantificazione del danno non è ammissibile ove non investa un vizio giuridico, ma si risolva in una critica all’apprezzamento della c.t.u., cui il giudice del merito può aderire esaurendo l’obbligo di motivazione. Il motivo difetta inoltre di specificità, per il mero rinvio a una tabella peritale senza indicazione dei passaggi contestati. Nel merito, la voce risarcitoria corrisponde non al costo delle opere di messa in sicurezza, ma al ripristino delle superfici vitate erose, e nessun indebito arricchimento è configurabile.

Quanto al quarto motivo, la Corte ricorda che il travisamento della prova, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., postula un errore sul contenuto oggettivo della prova, non sulla sua valutazione, decisivo e oggetto di discussione. Nel caso di specie la lettura della perizia implica un giudizio meditato, che esclude il travisamento. Il ricorso è quindi inammissibile per l’inammissibilità dei singoli motivi, prima della loro infondatezza.

Nota della Redazione

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