Usucapione di beni di ente di sviluppo e patrimonio indisponibile (Cass. civ. Sez. II n. 7158 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I beni degli enti di sviluppo agricolo non sono ascrivibili in via generale al patrimonio indisponibile. La loro non usucapibilità dipende dalla scelta operata dal legislatore in ordine alla destinazione di pubblica utilità, la quale deve essere accertata con riguardo specifico ai terreni coinvolti. L’appartenenza al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dall’esistenza di un atto amministrativo di destinazione, ma anche dalla concreta utilizzazione del bene a fini di pubblica utilità. Il relativo accertamento presuppone allegazioni di fatto tempestivamente introdotte dalle parti: la questione non è di solo diritto e non è rilevabile d’ufficio quando non sia stata dedotta nei termini previsti dal codice di rito.

Il Fatto

Nel 2003 la società attrice, acquirente dalla Regione Toscana di un’area già appartenuta all’ETSAF, chiedeva al Trib. Grosseto il rilascio di una porzione di terreno ricompresa nel più ampio campeggio di proprietà comunale. Il Comune di Orbetello, ceduto il fondo a una cooperativa nel maggio 2003, eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Chiamata in causa, la cooperativa proponeva domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Firenze confermava la sussistenza del possesso utile ai fini dell’acquisto a titolo originario, riformando solo le spese. La società ricorreva per cassazione deducendo la violazione della disciplina del patrimonio indisponibile. Il ricorso è stato rigettato.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che la porzione di terreno, già dell’ETSAF, fosse sottratta all’usucapione perché destinata alle finalità pubbliche dell’ente e quindi ascritta al patrimonio indisponibile, con rilievo d’ufficio della questione. Il Collegio non segue questa impostazione.

La Suprema Corte si sofferma sulla natura dell’ente regionale di sviluppo agricolo, ricostruendone la disciplina. I beni a esso assegnati o assegnabili secondo la riforma fondiaria sono alienabili agli aventi diritto ai sensi della legge n. 379 del 1967, ma non usucapibili nel regime tratteggiato dall’art. 4 di tale legge e disciplinato dalla Sez. II n. 26714 del 2020. La destinazione al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera li assoggetta al patrimonio indisponibile per il periodo normativamente previsto.

Il passaggio decisivo è però di segno diverso. Non è possibile affermare in via generale che tutti i beni di un ente di sviluppo siano indisponibili. Occorre verificare, con riguardo ai singoli terreni, se rientrino nella scelta del legislatore in ordine alla pubblica utilità. A tal fine rileva non solo l’atto amministrativo di destinazione, ma anche la concreta utilizzazione del bene (Sez. Un. n. 24563 del 2010, confermata da Sez. II n. 17427 del 2023 e Sez. II n. 29560 del 2023).

Nel caso concreto il giudice del merito non ha potuto esaminare l’eventuale carattere indisponibile, perché la questione non è stata portata al suo esame. L’accertamento presupponeva allegazioni di fatto da introdurre entro le preclusioni processuali: non si trattava di questione di solo diritto. Il Collegio ravvisa inoltre un profilo di inammissibilità, poiché la ricorrente assume di aver dedotto la questione nella memoria di replica senza indicare il grado di giudizio né riprodurne il contenuto, così non consentendo l’esame (Sez. III n. 30723 del 2019).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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