Interventore adesivo privo di autonomia per impugnare nel merito (Cass. civ. Sez. II n. 2412 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interventore adesivo non è titolare di una autonoma legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso il merito della sentenza d’appello. Tale legittimazione sussiste soltanto quando l’impugnazione investa le questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla sua condanna alle spese. Ne consegue che è inammissibile il ricorso con cui l’interventore, che non abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo né appello incidentale, censuri le statuizioni sostanziali della decisione di secondo grado. La mancata impugnazione della sentenza da parte del creditore opposto, pur aderente ai motivi della ricorrente, non sana il difetto di legittimazione.

Il Fatto

Il creditore opposto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro, fondato su un contratto di mutuo. I genitori e il fratello della ricorrente avevano proposto opposizione davanti al Tribunale, disconoscendo le sottoscrizioni della scrittura. Nel giudizio di opposizione era intervenuta volontariamente una congiunta, nei cui confronti il decreto era stato del pari notificato, senza che ella avesse proposto opposizione.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dei familiari, revocando il decreto nei loro confronti e confermandolo verso la sola intervenuta. La Corte d’appello aveva rigettato tanto l’appello principale del creditore quanto quello incidentale dei familiari, rilevando che costoro non avevano interesse a impugnare una parte della decisione che non li riguardava. La sentenza di secondo grado è stata impugnata in cassazione dalla sola intervenuta.

La Motivazione della Corte

La ricorrente aveva articolato tre motivi, tutti rivolti al merito della decisione: violazione dell’art. 2702 c.c. in correlazione agli artt. 216 e 221 c.p.c., per non avere gli opponenti proposto la querela di falso; violazione delle regole di interpretazione del contratto e delle presunzioni; vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La Corte ha dichiarato i tre motivi inammissibili, spostando l’attenzione su un profilo processuale pregiudiziale. La ricorrente non aveva mai proposto opposizione al decreto ingiuntivo ed era intervenuta nel giudizio di opposizione con un intervento meramente adesivo alle ragioni del creditore opposto; in sede di gravame non aveva neppure proposto appello incidentale.

Secondo l’orientamento richiamato, l’autonoma legittimazione ad impugnare compete all’interventore adesivo solo quando l’impugnazione riguardi la qualificazione dell’intervento o la sua condanna alle spese (Cass. n. 2818/2018). Nel caso esaminato la ricorrente aveva invece investito il merito della decisione d’appello, sicché l’ipotesi non ricorreva.

La Corte ha precisato che la mancata impugnazione della sentenza da parte del creditore opposto, il quale si era limitato a depositare controricorso aderendo ai motivi della ricorrente, non vale a conferire alla stessa una legittimazione che le manca. Il difetto di legittimazione è quindi assoluto e non sanabile dall’iniziativa altrui.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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