Contratto di viaggio e modifica itinerario in assenza di forza maggiore (Cass. civ. Sez. III n. 20765 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di viaggio turistico, la modifica peggiorativa dell’itinerario della crociera non integra automaticamente la forza maggiore esonerativa della responsabilità dell’organizzatore. Il giudice del merito deve verificare in concreto se il peggioramento della situazione locale fosse prevedibile e quando l’operatore ne sia venuto a conoscenza, nonché se siano stati rispettati gli obblighi di diligenza qualificata, buona fede e informazione tempestiva del viaggiatore. La disciplina applicabile è quella vigente ratione temporis al momento del viaggio, non quella sopravvenuta. La sentenza che ometta di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo e trascuri il giudicato esterno costituito dal provvedimento sanzionatorio dell’AGCM è cassata con rinvio.
Il Fatto
Due viaggiatori convenivano in giudizio la società organizzatrice di una crociera, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Lamentavano la soppressione di alcuni scali, comunicata poco prima della partenza. La società eccepiva la cancellazione degli approdi per un’epidemia di peste e per un ciclone tropicale, sostenendo di essere stata costretta a modificare l’itinerario per ragioni di sicurezza.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento. Il Tribunale, in appello, riformava integralmente la decisione e rigettava le pretese dei viaggiatori, ravvisando la forza maggiore ed escludendo la responsabilità dell’organizzatore. Contro questa pronuncia i viaggiatori proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, esaminati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del prezzo. La Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013: non è necessario che il ricorrente menzioni esplicitamente l’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità derivante dall’omissione. Nel caso concreto il ricorso contiene tale riferimento e nella parte motiva contesta che il giudice d’appello abbia ignorato le ragioni della domanda originaria.
Nel merito, la Corte rileva che il Tribunale ha applicato gli artt. 43 e 46 del d.lgs. n. 79/2011 nel testo modificato dal d.lgs. n. 62/2018, entrato in vigore dopo lo svolgimento dei fatti di causa. La disciplina applicabile ratione temporis era invece l’art. 41, n. 4, e l’art. 47 del medesimo d.lgs. n. 79/2011, in vigore sino al 30 giugno 2018. Il riferimento normativo errato inficia il percorso argomentativo della decisione impugnata.
La motivazione del Tribunale risulta inoltre tautologica: afferma l’esistenza della forza maggiore senza spiegare in quale fenomeno essa si sia concretata, né se il peggioramento riguardasse l’epidemia, il ciclone o entrambi. La Corte ribadisce che l’esattezza della prestazione va valutata in modo obiettivo, tenendo conto dei complessivi obblighi, anche informativi, gravanti sull’organizzatore (cfr. Cass. Sez. 3 n. 3462 del 2007).
Il giudice d’appello non ha valutato gli obblighi di diligenza qualificata e buona fede in ordine alla definizione del programma, né l’avviso tempestivo ai clienti per consentire loro di valutare la persistente utilità della prestazione o il recesso. Poco intellegibile resta anche l’affermazione sull’assenza di responsabilità per forza maggiore, priva di ogni precisazione. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’omessa valutazione del giudicato esterno costituito dal provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, confermato dal TAR Lazio, relativo a pratiche commerciali scorrette nella variazione dei programmi di viaggio.
La Corte accoglie quindi il ricorso nei termini indicati, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Paola, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame applicando i principi disattesi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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