Interclusione immobiliare e prova del godimento perduto (Cass. civ. Sez. I n. 24778 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo di un immobile, il proprietario che chieda il risarcimento del danno per mancato godimento può limitarsi ad allegare la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. A fronte di tale allegazione, il convenuto costituito ha l’onere di una contestazione specifica, nel rispetto dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., opponendo che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. Solo in presenza di contestazione specifica sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perduto, assolvibile anche mediante nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza o presunzioni semplici. Il giudice di merito che accerti l’insufficienza di tale prova compie un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il proprietario di alcune unità immobiliari site in Palermo ha convenuto in giudizio la società esecutrice dei lavori di realizzazione del Passante Ferroviario, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la totale interclusione degli immobili e, in subordine, il versamento dell’indennizzo previsto dall’art. 46 della legge n. 2359/1865 e poi dall’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale ha accolto la domanda condannando la società al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello della società, ha rigettato la domanda risarcitoria, ravvisando il difetto di prova dell’effettiva menomazione delle potenzialità reddituali dei cespiti. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. e il travisamento dei principi delle Sezioni Unite in tema di onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il regime probatorio delineato dalle Sezioni Unite n. 33645/2022, richiamate dalla sentenza impugnata. In caso di occupazione abusiva di immobile è richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa. Tale allegazione può essere specificamente contestata dal convenuto, che ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento; la contestazione non può essere generica ma deve rispettare il requisito di specificità dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ.
Solo in presenza di una contestazione specifica sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, assolvibile anche con le nozioni di fatto di comune esperienza o mediante presunzioni semplici, nel qual caso l’attore deve allegare e provare il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo.
Nel caso di specie, l’assunto del ricorrente secondo cui la società non avrebbe contestato specificamente l’esercizio del godimento è smentito. La società ha evidenziato, già in appello, che le unità immobiliari si trovavano in stato di completo abbandono, in cattivo stato di manutenzione per guasti ai servizi elettrici e infiltrazioni, con plurimi abusi edilizi, e dunque erano non locabili. La contestazione risulta quindi specifica e sostenuta da riscontri documentali e dalla relazione del CTU.
Correttamente, pertanto, il giudice d’appello ha posto a carico dell’attore l’onere probatorio e ha accertato che la prova della locazione risaliva a epoca assai remota, elemento insufficiente a dimostrare l’idoneità reddituale dei beni nel periodo di interesse in difetto di dati recenti di riscontro. Trattasi di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non per il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, vizio neppure dedotto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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