Sospensione Covid della riscossione e proroga dei termini prescrizionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25147 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l’emergenza da Covid-19, l’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, nel richiamare integralmente l’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, reca una disciplina di carattere generale che sospende non soltanto i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma l’intera attività di riscossione, comprensiva della notifica dell’intimazione di pagamento. Ne consegue che il termine per la notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, onde evitare il maturare della prescrizione del credito, è prorogato di 542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) ove pendente alla data dell’8 marzo 2020 ma non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, e per un biennio, fino al 31 dicembre 2023, ove pendente a quella data e in scadenza nel medesimo intervallo. Non si applica, pertanto, la tesi che limita la sospensione ai soli crediti contributivi in scadenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una contribuente avverso cartelle di pagamento e avvisi di addebito recanti crediti di titolarità dell’INAIL e dell’INPS. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando che l’intimazione di pagamento era stata notificata il 17 maggio 2022, quando il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal 6 maggio 2016, era già scaduto, nonostante la sospensione di 311 giorni riconducibile alla legislazione emergenziale. Secondo il giudice territoriale, l’ulteriore sospensione dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 non operava, riguardando i soli crediti contributivi in scadenza e non quelli già scaduti. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 37, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha sospeso i termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. L’art. 11, comma 9, del d.l. n. 183 del 2020 ha prorogato tale sospensione fino al 30 giugno 2021. A queste si affianca l’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, che ha introdotto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Il passaggio decisivo riguarda il richiamo, contenuto nell’art. 68, all’art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015. Poiché tale richiamo è integrale, esso comprende anche il comma 2 della norma richiamata, che proroga i termini di prescrizione e decadenza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. La sospensione copre dunque il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Da qui la regola enunciata dalle sezioni tributarie: gli atti di riscossione in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga biennale, fino al 31 dicembre 2023; quelli non in scadenza in tale intervallo beneficiano della sospensione di 542 giorni. La Corte richiama Cass., sez. trib., n. 34336 e n. 34329 del 2025, nonché le più recenti n. 22670, n. 11824 e n. 10500 del 2026, e dichiara di voler dare continuità a tale orientamento.
L’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, osserva la Corte, reca una disciplina generale che sospende non solo i termini di versamento, ma l’attività di riscossione ampiamente intesa, inclusa la notifica dell’intimazione di pagamento. La sentenza d’appello, nel reputare inapplicabili l’art. 68 e la proroga biennale, non si è attenuta a tali principi. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.