Prescrizione dei diritti discendenti interrotta dalla domanda giudiziale anche senza giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9542 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945, secondo comma, cod. civ., con effetto permanente che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. L’interruzione si estende a tutti i diritti che si ricollegano in via di consequenzialità logico-giuridica necessaria al diritto azionato, anche se non siano stati oggetto di specifica domanda. L’effetto interruttivo e sospensivo opera a prescindere dall’esecutorietà dei titoli giudiziali pronunciati nel corso del processo. Il metus del lavoratore non è pertinente quando la sequenza dei contratti a termine sia cessata e sia stata proposta domanda di accertamento della nullità del termine.
Il Fatto
La lavoratrice, giornalista, aveva agito per far dichiarare la nullità del termine apposto a plurimi contratti stipulati con la società datrice a partire dal 1986. Dopo una prima declaratoria di rapporto a tempo indeterminato, la vicenda era tornata più volte davanti al giudice del merito, sino alla definitiva affermazione dell’esistenza di un unico rapporto subordinato a tempo indeterminato di natura giornalistica.
Nel giudizio per cui è causa la lavoratrice ha rivendicato le differenze retributive connesse agli scatti di anzianità maturati. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda per effetto dell’eccezione di prescrizione, limitando la condanna al quinquennio anteriore. La Corte d’appello ha invece escluso la prescrizione, ritenendo che essa decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censura l’applicazione degli artt. 2935 e 2945, secondo comma, cod. civ., sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla sentenza d’appello di accertamento, già di per sé esecutiva. La Corte respinge l’assunto, chiarendo anzitutto che il riferimento al metus contenuto nella decisione impugnata non è pertinente alla fattispecie.
Il metus, secondo la giurisprudenza richiamata, esclude la decorrenza della prescrizione solo durante la successione dei contratti a termine, perché colloca il dipendente in posizione analoga a quella dei lavoratori senza stabilità reale. Nel caso concreto, invece, la sequenza contrattuale era cessata e la lavoratrice aveva già promosso il giudizio di nullità del termine: il quadro muta. Ciò che rileva è la disciplina positiva della prescrizione.
La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva che si protrae fino al passaggio in giudicato, con riguardo a tutti i diritti legati da stretto nesso di causalità al rapporto, senza necessità di una specifica domanda diretta a farli valere. L’effetto risiede nell’atto introduttivo, non nel provvedimento che lo segue: il giudicato si forma sul diritto azionato, ma l’interruzione si estende ai diritti consequenziali.
Tale indirizzo è ribadito da numerose pronunce citate, che lo hanno applicato a fattispecie diverse — dall’indennità di cessazione del rapporto di agenzia al risarcimento per tardivo recepimento di direttive europee — sempre valorizzando il nesso di causalità tra la domanda principale e il diritto discendente.
Ne deriva che l’effetto interruttivo e sospensivo ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ. opera a prescindere dalla provvisoria esecutorietà dei titoli giudiziali pronunciati nel processo. Nella specie, l’interruzione si estende anche agli scatti di anzianità, in ragione dell’identità dei fatti sottesi e del collegamento causale tra le azioni. Il ricorso è pertanto respinto, con rettifica della motivazione della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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