Contributi di bonifica dovuti dalle concessionarie autostradali per il beneficio idraulico (Cass. civ. Sez. V n. 33530 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di consorzi di bonifica, gli enti proprietari o concessionari di strade pubbliche, comprese le società concessionarie autostradali, sono obbligati al pagamento dei contributi consortili in relazione ai tratti stradali ricadenti nel perimetro del comprensorio, allorquando ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere e dai manufatti realizzati dal consorzio per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo in particolare delle reti idrauliche per la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche. L’osservanza degli obblighi di manutenzione stradale imposti dal codice della strada non esclude la soggezione al contributo. Quando sia stato approvato il piano di classifica, l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume per la comprensione dei fondi nel perimetro consortile, salva la prova contraria del contribuente.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale impugnava l’avviso di pagamento emesso dalla concessionaria della riscossione per conto del consorzio di bonifica, relativo ai contributi consortili per l’anno 2021, per i tratti autostradali allocati nel comprensorio consortile e gestiti in regime di concessione statale.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, rilevando che la contribuente non aveva fornito alcuna prova specifica dell’inesistenza dei vantaggi fondiari derivanti dalle opere di bonifica e che le generiche asserzioni non valevano a vincere la presunzione semplice di utilità diretta. La società ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 860 cod. civ. e della disciplina sui consorzi di bonifica, sostenendo la carenza del presupposto impositivo del beneficio effettivo, perché le aree espropriate costituirebbero rete autostradale demaniale sottoposta a vincoli peculiari. Con il secondo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in ordine ai criteri di calcolo dei contributi.
La Corte dichiara inammissibile e comunque infondato il primo motivo. A fronte dell’accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, la censura tende a sollecitare una revisione del merito e una rivalutazione delle risultanze probatorie, precluse al giudice di legittimità. La Corte osserva che gli obblighi posti dal codice della strada a carico dei proprietari e dei concessionari di strade pubbliche non escludono la soggezione al contributo, quando il percorso stradale ricada nel comprensorio e usufruisca delle opere idrauliche realizzate dal consorzio.
Sul piano sostanziale, la Corte conferma l’orientamento consolidato: in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente può contestare la legittimità della pretesa assumendo che gli immobili non traggono alcun beneficio dall’opera del consorzio. Tuttavia, quando sia approvato il piano di classifica, l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume per la comprensione dei fondi nel perimetro e per l’avvenuta approvazione del piano, salva la prova contraria del contribuente. Si tratta di presunzione iuris tantum, che non sopprime il diritto del contribuente di fornire prova contraria nel giudizio tributario, anche senza impugnazione del piano in sede amministrativa, potendo il giudice tributario avvalersi dei poteri ufficiosi ex art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
Il secondo motivo è infondato. La contestazione sui criteri estimativi e sull’asserita erronea qualificazione delle aree – parificando il sedime autostradale ai terreni attigui non asfaltati – involge un riesame dell’apprezzamento tecnico dei fatti accertati. La Corte riconduce la questione alle estimative semplici di natura fattuale, non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate, richiamando la distinzione rispetto alle estimazioni complesse. In ogni caso, la contestazione sul quantum presupporrebbe l’onere del contribuente di comprovare la differenziazione del beneficio in relazione alla natura eterogenea dei terreni serviti dalle opere idrauliche, onere rimasto inadempiuto in sede di merito.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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