Notifica a mezzo posta e prova della tempestività dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 33533 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario non costituisce motivo di inammissibilità dell’appello notificato a mezzo del servizio postale universale il fatto che l’appellante, costituendosi nel termine di trenta giorni dalla ricezione del plico da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento e non la ricevuta di spedizione. L’avviso di ricevimento assolve la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione quando la data di spedizione è asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. La prova del perfezionamento della notifica nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. è validamente fornita anche dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, che ne attesta la consegna all’ufficio postale.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, rilevando l’omesso deposito, da parte dell’Ufficio appellante, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello notificato per posta.

L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e con l’art. 156 cod. proc. civ., sostenendo che la costituzione era avvenuta tempestivamente e che la documentazione prodotta attestava la tempestività dell’impugnazione. I contribuenti resistevano con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per asserita contestazione di valutazioni di fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione preliminare dei controricorrenti, rilevando che la censura non investe verifiche in punto di fatto, ma attiene a una non corretta disamina in diritto della documentazione in atti ai fini del giudizio di ammissibilità dell’appello.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13452 del 2017: nel processo tributario la mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina l’inammissibilità dell’atto notificato a mezzo posta, purché l’avviso di ricevimento consenta di individuare la tempestività della spedizione. A tal fine la data deve essere asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, poiché solo in tal caso l’avviso di ricevimento assolve la funzione probatoria rimessa alla ricevuta di spedizione.

La Corte afferma inoltre che il termine per il deposito della copia del ricorso spedito per posta decorre non dalla spedizione, ma dalla ricezione dell’atto. Richiamando Cass. n. 22878 del 2017, Cass. n. 4151 del 2020 e Cass. n. 18837 del 2024, precisa che la prova del perfezionamento della notifica è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire a tale apposizione altro significato se non quello di attestare la consegna all’ufficio postale.

Nel caso esaminato l’appello risultava spedito il 31.10.2014, quindi prima della scadenza del termine per impugnare fissata al 10.11.2014, e ricevuto dai destinatari il 4 e 5 novembre 2014, con costituzione dell’Ufficio avvenuta il 24.11.2014 mediante deposito degli avvisi di ricevimento.

Alla luce di tali principi la Corte ritiene erronea l’affermazione della CTR, che aveva escluso la valenza della distinta di spedizione e delle ricevute di ritorno. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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