Compensi professionali non riducibili sotto i minimi tabellari inderogabili (Cass. civ. Sez. III n. 21861 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime introdotto dal d.m. n. 37/2018, che ha novellato l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, il giudice non può liquidare i compensi professionali e le spese di lite in misura inferiore ai valori minimi tabellari. La riduzione rispetto ai parametri medi non può eccedere il 50%, senza eccezione alcuna: il limite è inderogabile e non è più espressione di mera discrezionalità. La liquidazione che scenda sotto i minimi è censurabile in cassazione per violazione di legge, salva diversa convenzione tra le parti adottata nel rispetto dell’art. 3 legge n. 49/2023.
Il Fatto
Il ricorrente si era opposto all’estratto di ruolo trasmesso dall’agente della riscossione, dopo averne avuto conoscenza tramite accesso agli uffici dell’esattore. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, liquidando però le spese del primo grado in € 400,00, importo inferiore di € 35,00 ai minimi tariffari.
Il Tribunale, in appello, aveva rigettato l’impugnazione della parte, reputando congrua quella liquidazione per l’estrema semplicità del caso. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione delle tabelle e dei limiti di riduzione. Nelle more, il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla specialità della procura, poi intervenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal nuovo testo dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, applicabile ratione temporis. Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle, che possono essere aumentati di regola sino all’80% e diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria l’aumento è fino al 100% e la riduzione non oltre il 70%. Il testo previgente consentiva invece di scendere di regola sotto il 50%.
Su questa base la Corte ribadisce che la modifica ha introdotto una inderogabilità dei minimi. La riduzione superiore al 50% dei parametri medi non è più ammessa, trattandosi di specifica scelta normativa volta a circoscrivere il potere del giudice. Il limite rigido è funzionale a garantire uniformità e prevedibilità delle liquidazioni, a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama il parere del Consiglio di Stato n. 2703/2017, che già aveva sostenuto l’inderogabilità, e la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 28325/2022). Il principio trova conferma nell’art. 1 legge n. 49/2023 sull’equo compenso, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, e nell’art. 3, che sanziona con la nullità le pattuizioni inferiori ai parametri ministeriali.
La censura è dunque fondata: il Tribunale aveva ritenuto congrue somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita, senza distinguere gli importi per fasi. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata in relazione e la causa decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna delle intimate in solido alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, liquidate secondo il valore della controversia.
Nota della Redazione
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