Contributi di bonifica dovuti dal concessionario autostradale che usufruisce del reticolo idraulico (Cass. civ. Sez. V n. 33529 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi di bonifica, i concessionari autostradali sono obbligati al pagamento in relazione ai tratti e percorsi stradali ricadenti nel perimetro del comprensorio consortile, allorché ritraggano un beneficio diretto o indiretto dalle opere eseguite dai consorzi per la sistemazione idrogeologica del suolo, usufruendo delle reti idrauliche per la raccolta, il convogliamento, lo scolo e il deflusso delle acque meteoriche riversantisi sulle superfici stradali. Tale obbligo non è escluso dagli obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade gravanti sul concessionario ai sensi dell’art. 14 del codice della strada. Quando vi sia un piano di classifica approvato dall’autorità competente, l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume per la comprensione dei fondi nel perimetro e per l’avvenuta approvazione del piano, salva la prova contraria del contribuente: si tratta di presunzione iuris tantum, non iuris et de iure. Le questioni inerenti l’attribuzione dell’indice idraulico al fondo costituiscono estimative semplici, non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale ha impugnato gli avvisi di pagamento emessi per i contributi consortili relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, per un importo complessivo di euro 263.283,34, in relazione ai tratti autostradali allocati nel comprensorio del consorzio di bonifica e gestiti in regime di concessione statale. La contribuente sosteneva la carenza del presupposto impositivo, ossia l’assenza del beneficio, data la peculiare situazione giuridico-fattuale dell’infrastruttura autostradale, dotata di autonomi sistemi di sicurezza e protezione.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi originari; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riuniti gli appelli, li aveva rigettati, confermando la legittimità della pretesa e condannando la contribuente alle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — violazione e falsa applicazione dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10, 11, 17 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e degli artt. 2, 14, 32 e 33 del d.lgs. n. 285/1992 — è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La censura, sotto l’apparenza della violazione di legge, sollecita una revisione del merito e una rivalutazione delle risultanze probatorie, precluse al giudice di legittimità. L’accertamento del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio si fonda sulla relazione tecnica di parte pubblica, che descrive l’area, le opere e il corpo recettore, rilevando la raccolta e la confluenza delle acque meteoriche nel reticolo di bonifica, con beneficio idraulico nella duplice componente di scolo e difesa.
Secondo la Corte, gli obblighi posti dal codice della strada in capo al proprietario o concessionario delle strade pubbliche in relazione alla manutenzione dei manufatti non escludono la soggezione al contributo consortile, laddove il percorso stradale ricada nel comprensorio e usufruisca delle opere idrauliche realizzate dal consorzio. Le caratteristiche della rete viaria e l’attività di manutenzione svolta dalla concessionaria non elidono il vantaggio ricavato dalle opere di bonifica, poiché gli immobili scolano le acque nei canali consortili e sono difesi idraulicamente.
La Corte richiama i propri precedenti in analoghe fattispecie (Cass., Sez. Trib., 29 aprile 2025, n. 11252; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14756) e conferma l’orientamento consolidato: il contribuente, anche se non ha impugnato gli atti generali presupposti (perimetro di contribuenza, piano di contribuzione, bilancio), può contestare la legittimità della pretesa assumendo che gli immobili non traggono alcun beneficio dalla opera del consorzio. Tuttavia, in presenza di un piano di classifica approvato, l’ente è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume, salva prova contraria.
Tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum, non iuris et de iure, per cui resta salvo il diritto del contribuente di fornire la prova contraria, anche senza aver impugnato il piano, potendo il giudice tributario avvalersi dei poteri ufficiosi dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e disapplicare un atto amministrativo generale illegittimo.
Il secondo motivo è infondato. La censura attinge i criteri estimativi dei contributi, involgendo un riesame dell’apprezzamento tecnico sottratto al sindacato di legittimità. La controversa attribuzione dell’indice idraulico al fondo per la liquidazione del beneficio consortile rientra tra le questioni puramente estimative, non sindacabili se adeguatamente motivate. Il giudice di appello ha dato ampio conto della propria valutazione, motivando l’adesione alla perizia di parte pubblica rispetto a quella privata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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