Arricchimento senza causa verso il GSE e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 9746 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato non solo dalla statuizione richiesta ma dalla causa petendi e dall’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Nelle controversie concernenti gli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., opera in quanto la fattispecie coinvolga l’esercizio di pubblici poteri del gestore nella regolazione delle tariffe e nella determinazione degli incentivi. Ove invece la pretesa attenga a un comportamento meramente materiale, estraneo a qualunque profilo autoritativo, la controversia appartiene al giudice ordinario. Il provvedimento di rigetto dell’incentivo può restare sullo sfondo senza alcun rapporto causale con la lite, rilevando solo sul piano temporale.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale esercente attività di coltivatore diretto ha realizzato un impianto fotovoltaico e ha chiesto al Gestore dei Servizi Energetici il riconoscimento degli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012. La società ha comunicato un preavviso di rigetto e, dopo uno scambio di osservazioni, ha respinto la domanda.

Il provvedimento di rigetto è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tempo dopo, il produttore ha convenuto la società davanti al Tribunale di Torre Annunziata, sostenendo che, in attesa degli esiti dell’impugnazione, non poteva beneficiare della tariffa incentivante mentre il Gestore, grazie all’allaccio già eseguito, percepiva i corrispettivi della rivendita dell’energia. Ha quindi agito per arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. La società ha eccepito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ha proposto regolamento preventivo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono anzitutto l’orientamento consolidato in materia: le controversie sui provvedimenti adottati dal Gestore nell’esercizio dei suoi poteri, sul diritto del produttore alla tariffa incentivante, riguardano la produzione di energia e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché il regime di sostegno costituisce strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale. Il Collegio richiama sul punto Sez. U. n. 14653 del 2017, n. 28057 del 2018 e n. 29825 del 2020.

La Corte precisa però che la stessa ratio che fonda quella giurisdizione ne segna il confine. Occorre verificare se la fattispecie verta sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e determinazione degli incentivi, oppure se, per l’oggetto meramente privatistico, non intersechi in alcun modo l’esercizio di quei poteri. Il discrimine è dato dalla prospettazione difensiva e soprattutto dall’identificazione degli interessi coinvolti.

Il riparto si determina dunque sulla domanda e sul petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti posti a fondamento della pretesa e al rapporto giuridico di cui essa è espressione. Nel solco di questo criterio, la giurisdizione ordinaria è stata riconosciuta quando era in discussione non la spettanza o la misura dell’incentivo, ma la sola legittimità del suo mancato versamento.

Nel caso concreto la domanda di condanna al pagamento della somma è incentrata su fatti di carattere materiale: la realizzazione e l’allaccio dell’impianto alla rete, il diniego dei benefici e la circostanza che il Gestore, pur negandoli, avrebbe appreso e rivenduto l’energia prodotta, lucrando sui corrispettivi. Si tratta di una condotta in fatto, del tutto estranea all’esercizio di pubblici poteri.

Il provvedimento di rigetto resta sullo sfondo dell’oggetto della controversia, ponendosi al più in rapporto di consequenzialità temporale, ma senza alcun rapporto causale con la lite. Manca nell’addebito qualunque profilo autoritativo da ricondurre alla giurisdizione amministrativa. La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, cui demanda la liquidazione delle spese del regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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