Scissione parziale e responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 13717 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di scissione parziale, la responsabilità della società beneficiaria per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione è disciplinata dall’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986 e diverge da quella civilistica delle obbligazioni, soggetta ai limiti degli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, terzo comma, cod. civ.. Fermi gli obblighi in capo alla scissa e alla designata, la responsabilità si estende in via solidale e illimitata a tutte le società partecipanti all’operazione, a prescindere dalle quote di patrimonio assegnate. L’accoglimento dell’istanza di rateazione del debito fiscale accordata alla società scissa non fa venir meno la responsabilità solidale della beneficiaria, rilevando solo in sede esecutiva.

Il Fatto

Alla società contribuente, beneficiaria di una scissione parziale, fu notificata una cartella erariale emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui, per il periodo d’imposta 2009, si richiedeva il pagamento di imposte, interessi e sanzioni. La pretesa si fondava sulla responsabilità solidale della beneficiaria verso i debiti erariali della società scissa, maturati prima dell’operazione societaria.

La contribuente contestò l’attribuzione di tale responsabilità dinanzi alla giurisdizione tributaria. Il ricorso fu rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla Commissione tributaria regionale, che ravvisò l’aspecificità dei motivi e ritenne irrilevante, ai fini della responsabilità, l’avvenuto accoglimento dell’istanza di rateazione in favore della scissa. La società propose quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha censurato la sentenza regionale sotto due profili connessi: la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per aver il giudice d’appello qualificato come aspecifici i motivi, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2506-quater cod. civ. e dell’art. 173 del d.P.R. n. 917/1986. Secondo la tesi difensiva, nella scissione parziale il debito erariale anteriore non trasferito sarebbe rimasto a carico della sola scissa, operando la solidarietà della beneficiaria unicamente nella scissione totale.

La Corte ha ritenuto i motivi infondati, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., essendo il dispositivo conforme al diritto. Il giudice regionale aveva invocato la disciplina civilistica dell’art. 2506-quater cod. civ., ma la fattispecie è regolata dalla norma speciale tributaria.

Il Collegio ha richiamato l’interpretazione consolidata per cui, nella scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali anteriori, prevista dall’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, si estende in via solidale e illimitata a tutte le società partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnate. Tale diverso trattamento è stato ritenuto conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018, in ragione dell’esigenza di agevole riscossione dei tributi e del principio di pareggio di bilancio.

Sul punto la Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cass. n. 3233 del 2021, Cass. n. 32469 del 2022, Cass. n. 16710 del 2019, Cass. n. 31591 del 2018 e Cass. n. 13059 del 2015. La soluzione è confortata anche dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, che sancisce l’obbligo solidale di ciascuna società in caso di scissione anche parziale.

Quanto alla rateazione accordata alla scissa, la Corte ha precisato che essa assumerà rilievo solo nella eventuale fase esecutiva, ma è priva di incidenza sul riconoscimento della responsabilità solidale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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