Contributi di bonifica: piano di classifica vigente e presunzione di beneficio (Cass. civ. Sez. V n. 22196 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a cartella di pagamento avente ad oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo costituito dal vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza. Ne consegue che spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica. In assenza di tali requisiti grava, invece, sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio e il conseguimento, da parte del fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

Il Fatto

Due società agricole impugnavano alcune cartelle di pagamento emesse nei loro confronti a titolo di contributi di bonifica per gli anni 2015 e 2016, con riferimento a immobili ubicati in due Comuni della provincia di Siena. Il consorzio di bonifica chiamava in causa l’agente della riscossione, che veniva estromesso dal giudizio di primo grado.

La CTP rigettava il ricorso nel merito. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva per quanto di ragione l’appello delle contribuenti, ritenendo che prima del dicembre 2016 non vi fosse in atti alcun piano di classifica e perimetro di contribuenza approvati dalla competente autorità e che non potesse riconoscersi efficacia retroattiva al piano. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi fondati. Sul primo, relativo ai contributi dell’anno 2015, il consorzio ha documentalmente dimostrato di aver applicato il piano di classifica adottato con provvedimento commissariale n. 50 del 22 aprile 2009. Tale piano doveva ritenersi vigente anche per l’annualità 2015, in conformità all’art. 37, comma 3, della l.r. Toscana n. 79/2012, che espressamente prevede che fino all’approvazione del nuovo piano restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

La Corte sottolinea che, una volta provata la trasmissione del piano alle Province competenti ai sensi dell’art. 29, comma 3, della l.r. Toscana n. 34/1994, lo stesso doveva ritenersi approvato una volta trascorso il termine di trenta giorni dalla ricezione senza deliberazione di annullamento. Né risultava che il piano fosse stato annullato con provvedimento motivato. La CTR aveva dunque omesso l’esame di documenti decisivi.

Sul secondo motivo, relativo ai contributi del 2016, è incontestato che sia stato applicato il piano approvato con DGRT n. 1293 del 12 dicembre 2016. La Corte rileva che l’art. 37, comma 3 bis, della l.r. n. 79/2012 stabilisce che il piano di classifica e il perimetro di contribuenza acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015, come già affermato da Cass., ord. n. 23175 del 20.08.2021. L’indicazione dei centottanta giorni non è prevista a pena di decadenza e la norma costituisce espressa deroga al principio di irretroattività degli atti amministrativi.

Quanto al terzo motivo, pur assorbito, la Corte ribadisce che il presupposto impositivo è presunto in ragione dell’approvazione del piano e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro, con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente, secondo Cass., Sez. V, n. 11431 del 08/04/2022. I motivi quarto e quinto restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in differente composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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