Scorporo impianti produttivi e DOCFA anteriore alla legge 208/2015 (Cass. civ. Sez. 5 n. 23456 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione specifica di impianti in una procedura DOCFA antecedente all’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015 non preclude la rideterminazione della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015. Il criterio legale di scorporo dei macchinari, congegni ed impianti funzionali allo specifico processo produttivo opera come criterio obiettivo, non condizionato da una previa dichiarazione del contribuente. L’onere della prova della sussistenza dei presupposti per lo scorporo grava sul contribuente, che può assolverlo anche con riferimento a impianti non specificamente indicati nel classamento originario.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di un immobile a destinazione commerciale, a seguito della presentazione di un modello DOCFA successivo all’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, invece, accoglieva l’appello della società, ritenendo che l’ufficio avesse disatteso il corretto criterio di scorporo delle componenti impiantistiche. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, mentre la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’applicabilità dello scorporo degli impianti funzionali al processo produttivo, ex art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, agli immobili già censiti in catasto. La norma, con tecnica legislativa “per esclusione”, sottrae dalla stima diretta macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, i c.d. imbullonati, a prescindere dalla loro infissione al suolo, valorizzando esclusivamente il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Richiamando propri precedenti (Cass. n. 20726/20, Cass. n. 25784/21, Cass. n. 22551/22), la Corte chiarisce che la norma non configura un’eccezione o un regime di favore, ma delinea il regime ordinariamente applicabile a tali beni. Quanto alla procedura di aggiornamento per gli immobili già censiti, di cui al comma 22, essa è finalizzata esclusivamente a revisionare il pregresso classamento per garantirne l’uniformità, non a consentire una generalizzata rideterminazione della rendita.
Il motivo dell’Agenzia è infondato: l’omessa indicazione degli impianti nella DOCFA originaria non esclude lo scorporo, poiché il criterio legale ha natura oggettiva e non è condizionato da previe dichiarazioni del contribuente. La Corte reputa incensurabile l’accertamento di fatto del giudice di merito, che aveva verificato la riconducibilità degli impianti al novero di quelli scorporabili e il loro considerevole apporto al valore complessivo dell’immobile.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., essa è denunciabile in cassazione solo per l’inosservanza dei principi generali sul riparto dell’onere probatorio, non per una diversa valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso incidentale della società, concernente la motivazione e l’istruttoria dell’avviso, è dichiarato assorbito. La Corte rigetta quindi il ricorso principale e condanna l’Agenzia alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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