Contributi Cassa forense agli amministratori locali liberi professionisti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18396 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di oneri previdenziali degli amministratori locali, l’art. 86, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000 pone a carico dell’amministrazione il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi alle Casse di appartenenza dei professionisti, senza che possa richiedersi il presupposto dell’aspettativa non retribuita. L’espressione “allo stesso titolo” indica la sola identità di causale del versamento rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati, non l’estensione a questi ultimi del presupposto dell’aspettativa, inconcepibile per i lavoratori autonomi. L’interpretazione risponde alla ratio di attuazione del principio di cui all’art. 51, terzo comma, Cost., garantendo ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive la effettività della tutela previdenziale a compensazione della ridotta capacità di contribuzione.

Il Fatto

Un Comune è stato convenuto dal professionista che aveva ricoperto l’incarico pubblico di Presidente del Consiglio comunale, il quale rivendicava il diritto al versamento contributivo in favore della Cassa forense durante lo svolgimento del mandato. La domanda è stata accolta in primo grado e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello, che ha respinto il gravame dell’ente locale.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 d.lgs. n. 267/2000. Il professionista ha resistito con controricorso e memoria illustrativa; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte respinge le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto alla notifica, essa è avvenuta in mani proprie del controricorrente e, anche ove nulla, la nullità sarebbe sanata ex tunc con la costituzione. Il ricorso riporta poi in modo sufficientemente dettagliato i fatti di causa, la domanda di primo grado e l’esito del giudizio d’appello, esponendo le ragioni della mancata condivisione dell’interpretazione della norma.

L’ulteriore eccezione di inammissibilità, fondata sul mancato deposito della determinazione della giunta comunale di conferimento dell’incarico, è superata facendo precedere il merito in applicazione del principio della ragione più liquida, richiamato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 9936 del 2014.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte dà continuità al proprio orientamento (Cass. n. 24615 del 2023) maturato in causa analoga. Il primo comma dell’art. 86 TUEL pone a carico dell’amministrazione locale il versamento degli oneri per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l’aspettativa non retribuita: condizione che può riguardare esclusivamente i lavoratori dipendenti.

Da ciò consegue che il secondo comma, nella parte in cui prevede il versamento “allo stesso titolo” per gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, non può estendere anche ai lavoratori autonomi il presupposto dell’aspettativa, perché tale presupposto è inconcepibile per chi non è dipendente. L’espressione mira soltanto a chiarire che anche per i professionisti il versamento ha la medesima causale, avendo ad oggetto gli oneri dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza.

Tale esegesi risponde alla ratio di attuazione dell’art. 51, terzo comma, Cost., che garantisce a chi svolge funzioni pubbliche elettive il tempo necessario al loro adempimento senza pregiudizio delle prerogative previdenziali e assistenziali. Per i liberi professionisti la tutela diviene effettiva solo se è consentita la prosecuzione degli incarichi e attribuito il beneficio previdenziale, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione. Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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