Ritenute fiscali dovute anche sulle somme oggetto di compensazione impropria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18395 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di compensazione impropria, nella quale i contrapposti debiti e crediti derivano da un unico rapporto obbligatorio, il credito pensionistico va conteggiato al netto delle ritenute fiscali ai fini del corretto calcolo compensativo. Il sostituto d’imposta conserva tuttavia l’obbligo di versare all’erario le ritenute sulle somme portate in compensazione, e il giudice deve specificare in sentenza, all’esito della compensazione, quale sia il residuo debito verso il Fisco. La ritenuta è dovuta anche per le somme non materialmente pagate ma estinte per compensazione, poiché questa realizza, al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente debito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dalla cassa di previdenza avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista per il mancato pagamento di ratei pensionistici di vecchiaia. Il giudice di appello, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, riteneva che il credito azionato in via ingiuntiva fosse stato interamente compensato con controcrediti della cassa per contributi non versati e somme aggiuntive.
Nell’operazione di compensazione atecnica si doveva altresì considerare che il credito per ratei pensionistici andava depurato dalle somme dovute dalla cassa al fisco quale sostituto d’imposta. Avverso la sentenza il professionista proponeva ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; la cassa resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la falsa applicazione dell’art. 1 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il proprio credito per rateo pensionistico non era mai stato pagato e che quindi le ritenute fiscali non erano dovute dal sostituto d’imposta. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1, 19, 21 e 47 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973, ribadendo che il sostituto non è tenuto a versare le ritenute ove la somma non sia stata mai pagata perché oggetto di arbitraria compensazione.
I due motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ricordato che, in caso di compensazione impropria, il credito per retribuzioni — e lo stesso deve dirsi per il credito pensionistico — deve essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali ai fini del corretto calcolo compensativo. Una volta operata la compensazione, il sostituto d’imposta conserva però l’obbligo di versare le ritenute sulle somme oggetto di compensazione.
Il Collegio si è richiamato al proprio precedente Cass. n. 6537 del 1995, dal quale si desume che il giudice deve specificare in sentenza, all’esito della compensazione, quale sia il residuo debito del sostituto d’imposta verso il Fisco per le somme portate in compensazione. La ritenuta è dunque dovuta anche per le somme non materialmente pagate ma fatte oggetto di compensazione impropria con altri controcrediti.
La conclusione è stata confermata richiamando la natura della compensazione quale mezzo estintivo dell’obbligazione a carattere satisfattivo, secondo il precedente Cass. n. 14861 del 2001: essa realizza, al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente suo debito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza, e il Collegio ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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